LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (legge sui servizi digitali) (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 43 del regolamento (UE) 2022/2065 stabilisce che la Commissione deve addebitare ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi contributi per le attività di vigilanza, il cui importo complessivo deve coprire tutti i costi stimati, ragionevolmente stimati in anticipo, sostenuti dalla Commissione in relazione ai suoi compiti di vigilanza a norma di detto regolamento.
(2)La stima dei costi relativa ai contributi per le attività di vigilanza addebitati nell’anno n dovrebbe essere determinata tenendo conto di tutte le risorse umane che la Commissione deve impiegare nell’anno n+1 per svolgere i compiti di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, compresi i funzionari, gli agenti temporanei e contrattuali e gli esperti nazionali distaccati. Tenendo conto del fatto che si riferisce a costi futuri, la stima dovrebbe basarsi sui costi medi, espressi in termini di equivalente a tempo pieno, maggiorati della media dei contributi sociali applicabili e delle spese operative relative a tali risorse umane. Le spese operative dovrebbero quindi includere i costi medi sostenuti per ospitare un’unità di personale equivalente nell’infrastruttura informatica e fisica della Commissione e consentirle di lavorarvi a tempo pieno, ad esempio come regolarmente determinato dai servizi della Commissione nel contesto del calcolo dei costi medi del personale ai fini delle schede finanziarie legislative.
(3)Oltre ai suddetti costi per le risorse umane, è necessario che la Commissione stimi anche le altre spese operative e amministrative specificamente connesse all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, quali studi, ricorso ad esperti, indagini, missioni, organizzazione di riunioni, sviluppo o utilizzo di software, strumenti o servizi informatici specifici. Per la stima annuale dell’importo complessivo dei costi occorrerebbe inoltre tenere conto della differenza tra i costi stimati e i costi sostenuti nell’anno precedente secondo la relazione annuale adottata dalla Commissione.
(4)L’importo complessivo dei costi stimati annualmente dalla Commissione dovrebbe essere sostenuto dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi tramite i contributi per le attività di vigilanza addebitati in relazione ai servizi designati soggetti al contributo per le attività di vigilanza in ciascun anno civile. Per coerenza con le decisioni di designazione a norma dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065, la nozione di fornitore del servizio o dei servizi designati dovrebbe fare riferimento al destinatario o ai destinatari della relativa decisione o delle relative decisioni di designazione a norma dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065. Se la decisione adottata a norma dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 è destinata a più di una persona giuridica, tutti i destinatari di tale decisione dovrebbero essere responsabili in solido del pagamento del contributo per le attività di vigilanza per il servizio o i servizi in causa.
(5)I servizi da considerare in un determinato anno n dovrebbero includere quelli già soggetti agli obblighi applicabili alle piattaforme online di dimensioni molto grandi e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi all’inizio dell’anno, nonché quelli per i quali una decisione di designazione o una decisione che pone fine alla designazione prenderà effetto nel corso dell’anno civile in questione, tenendo conto del fatto che gli effetti delle decisioni di entrambe le categorie decorreranno dopo quattro mesi dalla loro notifica al fornitore a norma dell’articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2065. Tale termine dovrebbe essere calcolato conformemente alle norme generali di cui al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (2), che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.
(6)La Commissione dovrebbe stabilire l’importo complessivo del contributo per le attività di vigilanza da addebitare ogni anno a ciascun fornitore, determinando innanzitutto un importo di base per ogni servizio designato. L’importo di base per servizio dovrebbe risultare dalla divisione dei costi annuali complessivi stimati per l’anno n+1 per tutti i servizi designati considerati nell’anno n. Per determinare l’importo di base occorre tenere conto del numero di giorni di designazione nell’anno n. In secondo luogo, al fine di garantire la proporzionalità dei singoli contributi per le attività di vigilanza con riferimento alle dimensioni del servizio designato risultanti dalla media mensile del numero di destinatari attivi nell’Unione, la Commissione dovrebbe adeguare l’importo di base con un coefficiente proporzionato al numero di destinatari attivi risultante in base alle informazioni disponibili.
(7)Conformemente all’articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2065, il fornitore del servizio o dei servizi designati non deve pagare un contributo per le attività di vigilanza complessivamente superiore alla sua capacità economica, ossia superiore allo 0,05 % del suo reddito netto annuo a livello mondiale. Il riferimento al reddito netto, costituito dalle entrate complessive decurtate dei costi del fornitore, dovrebbe fare in modo che si tenga conto della capacità di pagamento del prestatore, anche in caso di fornitori in perdita. Per individuare tale limite in conformità ai principi applicabili di informativa finanziaria, si dovrebbe fare riferimento alla nozione di utile complessivo a livello mondiale dell’esercizio finanziario precedente, da determinarsi sulla base dei migliori dati disponibili del fornitore risultanti dai bilanci comunicati alla Commissione. È pertanto opportuno fare riferimento ai principi contabili internazionali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), laddove applicati dal fornitore interessato, oppure ai bilanci compilati in conformità agli obblighi informativi sanciti dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Qualora al fornitore in questione non si applichino né i principi contabili internazionali né la direttiva 2013/34/UE, occorre fare riferimento ad altro principio di informativa accettabile di un paese terzo applicabile a tale fornitore, come ad esempio un principio di informativa di un paese terzo considerato equivalente ai principi contabili internazionali o un altro principio di informativa di un paese terzo che possa essere considerato generalmente accettabile ai fini di altre norme dell’Unione. In caso di conti consolidati del fornitore, l’utile consolidato a livello mondiale del gruppo a cui appartiene rispecchiano al meglio la sua capacità economica di pagare il contributo per le attività di vigilanza, dato che tale fornitore dispone delle risorse finanziarie del gruppo per sostenere l’importo complessivo del contributo addebitato per tutti i servizi designati che fornisce.
(8)Se l’importo di base addebitato a un determinato fornitore, o la somma degli importi di base di rilievo nel caso dei fornitori che forniscono più di un servizio designato, supera il limite massimo globale, il contributo finale per le attività di vigilanza addebitato a tale fornitore dovrebbe essere ridotto di conseguenza. Per fare in modo che in ogni caso i costi annuali complessivi siano pagati tramite i contributi per le attività di vigilanza applicati a tutti i servizi designati, l’importo residuo non addebitato ai fornitori in considerazione dell’applicazione del limite massimo globale dovrebbe essere sostenuto dai restanti fornitori al di sotto del limite, in proporzione secondo la formula di ripartizione di base. La ripartizione degli importi residui tra gli altri fornitori dei servizi designati dopo l’applicazione del limite massimo globale dovrebbe continuare fino all’estinzione dell’importo residuo.
(9)A norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065, la Commissione adotta ogni anno atti di esecuzione individuali che stabiliscono l’importo individuale del contributo per le attività di vigilanza da addebitarsi a ciascun fornitore per il servizio o i servizi designati soggetti all’obbligo di pagamento del suddetto contributo durante l’anno civile in questione. La procedura annuale per l’addebito del contributo dovrebbe pertanto essere organizzata in modo che gli atti di esecuzione siano adottati una volta che i costi annuali complessivi, che costituiranno la base per il calcolo dell’importo complessivo dei contributi per le attività di vigilanza da addebitarsi, saranno stati determinati come indicato nel documento preparatorio della Commissione allegato al progetto di bilancio a norma dell’articolo 41, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione. I singoli atti di esecuzione possono inoltre essere adottati soltanto dopo una certa data, quando sarà possibile stabilire il numero e le dimensioni dei servizi designati soggetti ai contributi per le attività di vigilanza. La procedura dovrebbe anche tenere conto della capacità economica, in termini di profitti dei fornitori corrispondenti, stabilita sulla base delle informazioni fornite dal fornitore. L’importo provvisorio del contributo da addebitare dovrebbe inoltre essere comunicato al fornitore in questione prima dell’adozione di qualsiasi decisione di esecuzione da parte della Commissione, affinché sia data l’opportunità di presentare osservazioni di cui tenere conto nella determinazione finale del contributo per le attività di vigilanza. Dopo aver esaminato le osservazioni presentate, la Commissione dovrebbe adottare il corrispondente atto di esecuzione che stabilisce il contributo individuale per le attività di vigilanza dovuto a titolo di credito a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, da pagarsi entro la fine dello stesso anno civile, in modo che siano disponibili le risorse necessarie per coprire i costi stimati per l’anno successivo.
(10)Il mancato pagamento entro il termine stabilito dagli atti di esecuzione dovrebbe dare luogo al recupero dell’importo non pagato, insieme agli interessi di mora al tasso di rifinanziamento della Banca centrale europea maggiorato del 3,5%, a norma dell’articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.149.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A149%3ATOC
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