Regolamento (UE) 2023/1092 della Banca Centrale europea del 25 maggio 2023 che modifica il Regolamento (CE) n. 2157/1999 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (BCE/2023/13).

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IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 132,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 19.1 e 34.3,

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Le sanzioni irrogate dalla Banca centrale europea (BCE) per violazione degli obblighi derivanti da regolamenti o decisioni della BCE dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Al fine di accrescere ulteriormente l’efficacia e l’effetto dissuasivo dei propri poteri sanzionatori, e per ragioni di coerenza e certezza del diritto, la pubblicazione da parte della BCE di una decisione di irrogare una sanzione o delle informazioni ad essa relative dovrebbe divenire la norma. Ciò garantisce che l’esercizio del potere sanzionatorio della BCE sia più efficace nel dissuadere le imprese che sono tenute a rispettare gli obblighi derivanti da regolamenti o da decisioni della BCE, accrescendo l’effetto dissuasivo di una sanzione pecuniaria.

(2)La pubblicazione delle sanzioni rafforza la trasparenza del processo decisionale nonché la responsabilità della BCE quando le irroga, consentendo altresì il raffronto tra le sanzioni irrogate a diverse imprese. Pertanto, la pubblicazione delle sanzioni favorisce le imprese tenute a rispettare gli obblighi derivanti da regolamenti o decisioni della BCE, promuovendo un trattamento giusto ed equo. La pubblicazione dell’importo garantisce inoltre la possibilità di verificare che le sanzioni non divergano tra loro senza motivo, rafforzando il principio di non discriminazione e garantendo condizioni di parità.

(3)La pubblicazione delle sanzioni irrogate dalla BCE nell’ambito dei propri compiti di banca centrale è coerente con il regime applicabile alle sanzioni irrogate nel settore della vigilanza, in cui tutte le sanzioni sono pubblicate (2), fatte salve eccezioni specifiche. Considerazioni riguardanti il principio di coerenza spronano alla pubblicazione delle sanzioni in relazione a tutti i compiti della BCE, in quanto si applica una logica analoga per la pubblicazione. La pubblicazione delle sanzioni serve, da un lato, a fornire un segnale al mercato e, in taluni casi, alle potenziali controparti del soggetto sanzionato. Dall’altro, la pubblicità accresce l’effetto dissuasivo della sanzione.

(4)La pubblicazione delle sanzioni rafforza la visibilità di un’applicazione efficace, promuovendo la fiducia del pubblico nella BCE e nelle istituzioni dell’Unione in generale.

(5)In considerazione delle caratteristiche specifiche dei mercati finanziari, la pubblicazione dei dettagli di una sanzione dovrebbe essere soggetta a eccezioni attentamente definite, al fine di tenere conto di interessi giustificati del mercato, della sicurezza e delle imprese. In particolare, qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o del sistema finanziario o un’indagine penale in corso o arrechi un danno sproporzionato all’impresa interessata, la pubblicazione dei dettagli di una sanzione dovrebbe avvenire in forma anonima o differita qualora tali circostanze possano venire meno entro un periodo di tempo ragionevole. Ciò riflette il principio di proporzionalità di applicazione generale. Infine, è opportuno prevedere un’eccezione laddove la pubblicazione comporti la pubblicazione di informazioni riservate e la BCE ritenga che il rischio cui siano esposti legittimi interessi pubblici in materia di sicurezza non possa essere attenuato. Ciò è particolarmente importante nel settore delle banconote e nella sorveglianza dei sistemi di pagamento di importanza sistemica.

(6)In linea con la competenza generale di decidere se irrogare una sanzione, il Comitato esecutivo decide anche se si applichi o meno un’eccezione alla pubblicazione. A tale riguardo, il Comitato esecutivo prende atto delle motivazioni addotte dall’unità investigativa o dalla banca centrale nazionale competente. Qualora decida che si applichi un’eccezione, è opportuno che ciò sia indicato nella sua decisione di irrogare la sanzione, in caso contrario la sanzione sarà pubblicata.

(7)In ogni caso, nel determinare la sanzione appropriata e se si debba applicare un’eccezione alla pubblicazione di determinate informazioni, la BCE si ispira al principio di proporzionalità.

(8)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea (BCE/1999/4) (3).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.146.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A146%3ATOC

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