Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)Le attività criminali transnazionali costituiscono una minaccia significativa per la sicurezza interna dell’Unione e richiedono una risposta coordinata, mirata e adeguata. Se da un lato le autorità nazionali che operano sul campo sono in prima linea nella lotta alla criminalità e al terrorismo, dall’altro l’azione a livello dell’Unione è fondamentale per garantire una cooperazione efficiente ed efficace per quanto riguarda lo scambio di informazioni. Inoltre il problema della criminalità organizzata e del terrorismo, in particolare, dimostra con la massima evidenza il legame tra sicurezza interna ed esterna. Le attività criminali transnazionali, che si propagano oltre frontiera, assumono la forma di gruppi criminali organizzati e terroristici dediti a un’ampia gamma di attività criminose sempre più dinamiche e complesse. È pertanto necessario migliorare il quadro giuridico per garantire che le autorità di contrasto competenti possano prevenire e individuare i reati ed effettuare le relative indagini in modo più efficiente.

(2)Ai fini dello sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che è caratterizzato dall’assenza di controlli alle frontiere interne, è essenziale che le autorità di contrasto competenti di uno Stato membro abbiano la possibilità, nel quadro del diritto applicabile dell’Unione e nazionale, di ottenere un accesso equivalente alle informazioni a disposizione dei loro colleghi in un altro Stato membro. A questo proposito le autorità di contrasto competenti dovrebbero cooperare efficacemente e in tutta l’Unione. Pertanto, la cooperazione di polizia nell’ambito dello scambio di informazioni pertinenti a fini della prevenzione e dell’individuazione dei reati o delle relative indagini è una componente essenziale delle misure che sostengono la sicurezza pubblica in uno spazio interdipendente senza controlli alle frontiere interne. Lo scambio di informazioni sulla criminalità e sulle attività criminali, incluso il terrorismo, persegue l’obiettivo generale di proteggere la sicurezza delle persone fisiche e di salvaguardare interessi importanti delle persone giuridiche tutelati dalla legge.

(3)Per la maggior parte, i gruppi criminali sono presenti in più di tre paesi e sono composti da membri di diverse cittadinanze impegnati in varie attività criminali. I gruppi criminali presentano una struttura sempre più sofisticata, caratterizzata da sistemi di comunicazione forti ed efficienti e la cooperazione tra i loro membri a livello transfrontaliero.

(4)Per combattere efficacemente la criminalità transfrontaliera è di fondamentale importanza che le autorità di contrasto competenti si scambino informazioni rapidamente e collaborino tra loro sul piano operativo. Benché la cooperazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto competenti sia migliorata negli ultimi anni, permangono taluni ostacoli pratici e giuridici. A tale riguardo, la raccomandazione (UE) 2022/915 del Consiglio (2) aiuterà gli Stati membri a rafforzare ulteriormente la cooperazione operativa transfrontaliera.

(5)Alcuni Stati membri hanno sviluppato progetti pilota per rafforzare la cooperazione transfrontaliera, concentrandosi ad esempio su pattugliamenti congiunti a cui partecipano funzionari di polizia provenienti da Stati membri confinanti nelle regioni frontaliere. Diversi Stati membri hanno inoltre concluso accordi bilaterali o addirittura multilaterali per rafforzare la cooperazione transfrontaliera, anche per lo scambio di informazioni. La presente direttiva non limita tali possibilità, a condizione che le norme sullo scambio di informazioni stabilite in tali accordi siano compatibili con la presente direttiva, ove applicabile. Al contrario, gli Stati membri sono incoraggiati a scambiare le migliori pratiche e gli insegnamenti tratti da tali progetti pilota e dagli accordi, nonché a utilizzare i finanziamenti dell’Unione disponibili a tale riguardo, in particolare quelli erogati dal Fondo Sicurezza interna istituito dal regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(6)Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri ai fini della prevenzione e dell’individuazione dei reati è disciplinato dalla convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (4), adottata il 19 giugno 1990, in particolare gli articoli 39 e 46. La decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (5) ha parzialmente sostituito tali disposizioni e ha introdotto nuove norme per lo scambio di informazioni e intelligence tra le autorità di contrasto competenti.

(7)Dalle valutazioni, comprese quelle effettuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (6), è emerso che la decisione quadro 2006/960/GAI non è sufficientemente chiara e non garantisce uno scambio adeguato e rapido di informazioni pertinenti tra gli Stati membri. È altresì emerso che la decisione quadro trova scarsa applicazione concreta, in parte a causa della mancanza di chiarezza riscontrata nella pratica tra l’ambito di applicazione della convenzione che attua l’Accordo di Schengen e quello della decisione quadro stessa.

(8)Pertanto, l’attuale quadro giuridico dovrebbe essere aggiornato al fine di eliminare le discrepanze e stabilire norme chiare e armonizzate che facilitino e garantiscano uno scambio di informazioni adeguato e rapido tra le autorità di contrasto competenti dei diversi Stati membri e che consentano loro di adattarsi alla natura in rapida evoluzione ed espansione della criminalità organizzata, anche nel contesto della globalizzazione e della digitalizzazione della società.

(9)In particolare è opportuno che la presente direttiva disciplini lo scambio di informazioni ai fini della prevenzione e dell’individuazione dei reati e delle relative indagini, sostituendo così integralmente, per quanto riguarda tali scambi, gli articoli 39 e 46 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e garantendo la necessaria certezza del diritto. Inoltre, le norme pertinenti dovrebbero essere semplificate e chiarite al fine di agevolarne l’effettiva applicazione nella pratica.

(10)È necessario stabilire norme armonizzate per disciplinare gli aspetti trasversali dello scambio di informazioni tra gli Stati membri nel quadro della presente direttiva in vari stadi delle indagini, dalla fase di raccolta di intelligence criminale alla fase d’indagine penale. Tali norme dovrebbero includere lo scambio di informazioni attraverso i centri di cooperazione di polizia e doganale istituiti tra due o più Stati membri sulla base di accordi bilaterali o multilaterali ai fini della prevenzione e dell’individuazione dei reati e delle relative indagini. Tali norme, tuttavia, non dovrebbero includere lo scambio bilaterale di informazioni con i paesi terzi. Le norme stabilite nella presente direttiva non dovrebbero pregiudicare l’applicazione di quelle del diritto dell’Unione relative a sistemi o quadri specifici per tali scambi, quali i regolamenti (UE) 2016/794 (7), (UE) 2018/1860 (8), (UE) 2018/1861 (9) e (UE) 2018/1862 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive (UE) 2016/681 (11) e (UE) 2019/1153 (12) del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2008/615/GAI (13) e 2008/616/GAI (14) del Consiglio.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.134.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A134%3ATOC

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