Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/974 della Commissione del 16 maggio 2023 che proroga la deroga al Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio.

Giustizia Istockphoto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Il 19 marzo 2014 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 277/2014 della Commissione (2), che istituisce per la prima volta una deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia, scaduto il 23 marzo 2017. Una proroga della deroga è stata concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2383 della Commissione (3), scaduto il 27 marzo 2020. Un’ulteriore proroga è stata concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/511 della Commissione (4), scaduto il 27 marzo 2023.

(2)Il 21 settembre 2022 la Commissione ha ricevuto dalla Slovenia una richiesta di proroga della deroga concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/511. La Slovenia ha presentato il piano di gestione adottato il 18 agosto 2021 (5) e una relazione sulla sorveglianza e sull’attuazione del piano di gestione, in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/511, che giustificano la proroga della deroga alla luce dei requisiti del regolamento (CE) n. 1967/2006 e del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(3)Nel corso della sua 71a riunione plenaria svoltasi nel novembre 2022, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (7) ha valutato la richiesta di proroga della deroga e la relazione di attuazione. Lo CSTEP ha confermato il suo precedente parere sul piano e, alla luce delle nuove informazioni fornite dalla Slovenia, ha concluso che le condizioni per la deroga continuano a essere soddisfatte.

(4)La deroga chiesta dalla Slovenia è conforme alle condizioni stabilite all’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(5)In particolare sussistono vincoli geografici specifici in quanto le acque territoriali della Slovenia non raggiungono in nessun punto una profondità di 50 metri. In assenza di una deroga le reti a strascico di tipo «volantina» potrebbero quindi essere utilizzate solo nelle acque situate a oltre 3 miglia nautiche dalla costa, dove i fondali di pesca sono fortemente limitati da una zona riservata alle rotte marittime commerciali.

(6)Inoltre il piano di gestione sloveno garantisce che non vi sarà alcun aumento futuro dello sforzo di pesca, come stabilito all’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Le autorizzazioni di pesca saranno rilasciate esclusivamente a 12 pescherecci specificati che sono già autorizzati a pescare dalla Slovenia.

(7)La richiesta riguarda le attività di pesca già autorizzate dalla Slovenia e le imbarcazioni aventi un’attività comprovata nella pesca di oltre cinque anni conformemente all’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(8)Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco trasmesso alla Commissione conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(9)Le attività di pesca interessate soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 in quanto l’attività di pesca non è praticata al di sopra delle praterie di Posidonia oceanica, in particolare, o di altre fanerogame marine.

(10)Per quanto riguarda il requisito delle dimensioni minime delle reti, la deroga richiesta è conforme all’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006, sostituito dall’articolo 8, paragrafo 1, e dall’allegato IX, parte B, sezione I, del regolamento (UE) 2019/1241, in quanto nell’armatura della rete «volantina» non sono usate maglie di dimensioni inferiori a 40 mm.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.132.01.0074.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A132%3ATOC

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