IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1)L’Unione si è prefissa l’obiettivo di offrire ai suoi cittadini uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al tempo stesso, l’Unione dovrebbe garantire che tale spazio comune resti un luogo sicuro. Tale obiettivo può essere conseguito solo attraverso una cooperazione più efficace e coordinata delle autorità di contrasto e giudiziarie nazionali e internazionali nonché attraverso misure appropriate per prevenire e combattere la criminalità, compresi la criminalità organizzata e il terrorismo.
(2)Raggiungere tale obiettivo è un compito particolarmente impegnativo laddove la criminalità assume una dimensione transfrontaliera sul territorio di due o più Stati membri e/o paesi terzi. In tali situazioni, gli Stati membri devono poter unire le loro forze e le loro azioni per poter svolgere in modo efficace ed efficiente indagini transfrontaliere e azioni penali, per le quali lo scambio di informazioni e di prove è fondamentale. Uno degli strumenti più incisivi ai fini di tale cooperazione transfrontaliera è rappresentato dalle squadre investigative comuni («SIC»), che consentono una collaborazione e comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie e di contrasto di due o più Stati membri ed eventualmente di paesi terzi affinché possano organizzare azioni e indagini nel modo più efficiente. Le SIC sono costituite per uno scopo determinato e una durata limitata dalle autorità competenti di due o più Stati membri ed eventualmente di paesi terzi per svolgere congiuntamente indagini penali con incidenza transfrontaliera.
(3)Le SIC si sono dimostrate fondamentali nel migliorare la cooperazione giudiziaria in relazione all’indagine e al perseguimento dei reati transfrontalieri quali la criminalità informatica, il terrorismo, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, riducendo le lunghe procedure e formalità tra i membri delle SIC. Il loro maggiore utilizzo ha altresì rafforzato la cultura della cooperazione transfrontaliera in materia penale tra le autorità giudiziarie dell’Unione.
(4)L’acquis dell’Unione prevede due quadri giuridici per la costituzione di SIC con la partecipazione di almeno due Stati membri: l’articolo 13 della Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (2) e la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio (3). I paesi terzi possono essere coinvolti come parti nelle SIC laddove esista una base giuridica per tale partecipazione, come l’articolo 20 del Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea sulla mutua assistenza in materia penale, firmato a Strasburgo l’8 novembre 2001 (4) e l’articolo 5 dell’Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America (5).
(5)Le autorità giudiziarie internazionali svolgono un ruolo cruciale nelle indagini sui crimini internazionali e nel perseguimento degli stessi. I loro rappresentanti possono partecipare a una specifica SIC su invito dei membri della stessa sulla base dell’accordo pertinente che costituisce una SIC («accordo SIC»). Pertanto, dovrebbe essere agevolato anche lo scambio di informazioni e di prove tra le autorità nazionali competenti e qualsiasi altro organo giurisdizionale o meccanismo destinato a contrastare i reati gravi che sono motivo di allarme per l’intera comunità internazionale, in particolare la Corte penale internazionale (CPI). Il presente regolamento dovrebbe pertanto fornire ai rappresentanti di tali autorità giudiziarie internazionali l’accesso alla piattaforma di collaborazione per le SIC al fine di rafforzare la cooperazione internazionale in relazione all’indagine e al perseguimento di crimini internazionali.
(6)Vi è l’urgente esigenza di una piattaforma di collaborazione che consenta alle SIC di comunicare in modo efficiente e scambiare informazioni e prove in modo sicuro, al fine di garantire che i responsabili dei crimini più gravi possano essere rapidamente chiamati a rispondere delle loro azioni. Tale esigenza è evidenziata dal mandato dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), istituita dal regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), modificato dal regolamento (UE) 2022/838 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che consente a Eurojust di preservare, analizzare e conservare le prove relative a genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e reati connessi e consente lo scambio di prove correlate con le autorità nazionali competenti e le autorità giudiziarie internazionali, in particolare la CPI.
(7)I quadri giuridici esistenti a livello dell’Unione non stabiliscono le modalità di scambio di informazioni e di comunicazione fra i soggetti partecipanti a una SIC. Tali soggetti raggiungono un accordo sugli scambi di informazioni e sulla comunicazione in base alle esigenze e ai mezzi disponibili. Per combattere la criminalità transfrontaliera, sempre più complessa e in rapida evoluzione, la velocità, la cooperazione e l’efficienza sono fondamentali. Tuttavia, attualmente non esiste un sistema che fornisca ausilio alla gestione delle SIC, che renda più efficiente la ricerca e la registrazione delle prove e che metta in sicurezza i dati scambiati tra coloro che sono coinvolti in una SIC. È evidente la mancanza di appositi canali sicuri ed efficaci di cui tutti coloro che sono coinvolti in una SIC potrebbero avvalersi e attraverso cui potrebbero prontamente scambiare ampie quantità di informazioni e di prove o instaurare una comunicazione sicura ed efficace. Inoltre, non esiste un sistema di ausilio né riguardo alla gestione delle SIC, compresa la tracciabilità delle prove scambiate fra coloro che sono coinvolti in una SIC conformemente ai requisiti giuridici dinanzi ai tribunali nazionali, né riguardo alla pianificazione e al coordinamento delle operazioni di una SIC.
(8)Alla luce delle crescenti possibilità di infiltrazione della criminalità nei sistemi informatici, la situazione attuale potrebbe ostacolare l’efficacia e l’efficienza delle indagini transfrontaliere, come pure compromettere e rallentare le indagini e l’esercizio dell’azione penale a causa di scambi non sicuri e con mezzi non digitali di informazioni e di prove, con un conseguente incremento di costi. Le autorità giudiziarie e di contrasto, in particolare, devono garantire che i loro sistemi siano il più possibile moderni e sicuri e che tutti i membri della SIC possano collegarsi e interagire facilmente, indipendentemente dai loro sistemi nazionali.
(9)È importante intensificare e sostenere con strumenti informatici moderni la cooperazione delle SIC. La rapidità e l’efficienza degli scambi fra coloro che sono coinvolti in una SIC potrebbero aumentare significativamente grazie alla creazione di una specifica piattaforma informatica come ausilio al funzionamento delle SIC. È pertanto necessario stabilire delle norme per l’istituzione di una piattaforma di collaborazione per le SIC a livello dell’Unione per aiutare coloro che sono coinvolti in una SIC a collaborare, a comunicare in sicurezza e a condividere informazioni e prove.
(10)La piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbe essere utilizzata solo quando esiste, tra le altre, una base giuridica dell’Unione per la costituzione di una SIC. Per tutte le SIC costituite esclusivamente su basi giuridiche internazionali, non dovrebbe essere utilizzata la piattaforma di collaborazione per le SIC, poiché è finanziata dal bilancio dell’Unione ed è sviluppata in base alla legislazione dell’Unione. Tuttavia, qualora le autorità competenti di un paese terzo siano parte di un accordo SIC che indichi una base giuridica dell’Unione nonché una base giuridica internazionale, i rappresentanti delle autorità competenti di tale paese terzo dovrebbero essere considerati membri della SIC.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.132.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A132%3ATOC
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