Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» («Green Deal europeo»), la Commissione ha definito una nuova strategia di crescita. Tale strategia mira a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che al più tardi entro il 2050 non genererà emissioni nette (emissioni al netto degli assorbimenti) di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Il Green Deal europeo mira a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Allo stesso tempo, questa transizione deve essere giusta e inclusiva e non deve lasciare indietro nessuno. La Commissione ha inoltre annunciato nella sua comunicazione del 12 maggio 2021 dal titolo «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti — Piano d'azione dell'UE: Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo» la promozione di strumenti e incentivi pertinenti per una migliore attuazione del principio «chi inquina paga» di cui all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), completando in tal modo la graduale eliminazione dell'«inquinamento gratuito» al fine di massimizzare le sinergie tra la decarbonizzazione e l'obiettivo di azzerare l'inquinamento.

(2)L'accordo di Parigi (4), adottato il 12 dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change — UNFCCC) («accordo di Parigi»), è entrato in vigore il 4 novembre 2016. Le parti dell'accordo di Parigi hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2° C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli interventi volti a limitare tale aumento a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali. Nel quadro del patto di Glasgow per il clima, adottato il 13 novembre 2021, la conferenza delle parti all'UNFCCC, che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, ha riconosciuto anche che limitare l'aumento della temperatura media mondiale a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali ridurrebbe in misura significativa i rischi e l'impatto dei cambiamenti climatici, e si è impegnata a rafforzare gli obiettivi per il 2030 entro la fine del 2022 per colmare il divario in termini di ambizioni.

(3)L'impegno ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente e a conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi è al centro del Green Deal europeo. Il valore del Green Deal europeo è stato ulteriormente enfatizzato dai gravissimi effetti della pandemia di COVID-19 sulla salute e sul benessere economico dei cittadini dell'Unione.

(4)L'Unione si è impegnata a ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione in tutti i settori dell'economia di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, come indicato nella presentazione all'UNFCCC, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, in merito all'aggiornamento del contributo determinato a livello nazionale dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

(5)Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia al più tardi entro il 2050. Tale regolamento stabilisce inoltre un obiettivo vincolante dell'Unione di riduzione interna delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

(6)La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change — IPCC) del 2018 concernente gli effetti dell'aumento globale delle temperature di 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali e relative traiettorie delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale costituisce una solida base scientifica per affrontare i cambiamenti climatici e evidenzia la necessità di intensificare l'azione per il clima. La relazione conferma che, al fine di ridurre la probabilità di eventi meteorologici estremi, le emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotte con urgenza, e che i cambiamenti climatici devono essere limitati a un aumento della temperatura globale di 1,5° C. Inoltre, se le traiettorie di mitigazione, coerenti con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5° C al di sopra dei livelli preindustriali, non saranno attivate rapidamente, occorrerà adottare misure di adattamento molto più costose e complesse per evitare l'impatto di livelli più elevati di riscaldamento globale. Nel suo contributo alla sesta relazione di valutazione dell'IPCC dal titolo «Climate Change 2021: The Physical Science Basis» (Cambiamenti climatici 2021: le basi fisico-scientifiche), il gruppo di lavoro I rammenta che i cambiamenti climatici interessano già ogni regione del pianeta e che, secondo le proiezioni, nei prossimi decenni si accentueranno in tutte le regioni. Tale relazione sottolinea che, a meno che non si conseguano riduzioni immediate, rapide e su larga scala delle emissioni di gas a effetto serra, l'obiettivo di limitare il riscaldamento a un valore prossimo a 1,5° C o addirittura 2° C sarebbe fuori portata.

(7)L'Unione persegue una politica ambiziosa in materia di azione per il clima e ha predisposto un quadro normativo per conseguire il suo traguardo di riduzione dei gas a effetto serra fissato per il 2030. La legislazione che attua tale obiettivo consiste, tra l'altro, nella direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'UE (EU ETS) e prevede una tariffazione armonizzata delle emissioni di gas a effetto serra a livello dell'UE per i settori e sottosettori ad alta intensità energetica, nel regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che introduce obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e nel regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), che impone agli Stati membri di bilanciare le emissioni di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo con gli assorbimenti di emissioni di gas a effetto serra dall'atmosfera.

(8)Sebbene l'Unione abbia notevolmente ridotto le sue emissioni interne di gas a effetto serra, le emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle importazioni verso l'Unione hanno registrato un aumento, compromettendo così gli sforzi compiuti dall'Unione per ridurre la sua impronta relativa alle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale. L'Unione ha la responsabilità di continuare a svolgere un ruolo di primo piano nell'azione globale per il clima.

(9)Dato che un numero significativo di partner internazionali dell'Unione attua approcci politici che non conseguono lo stesso livello di ambizione in materia di clima, vi è il rischio della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si verifica se, per motivi legati ai costi delle politiche climatiche, le imprese di determinati settori o sottosettori industriali trasferiscono la produzione verso altri paesi oppure se le importazioni da tali paesi sostituiscono prodotti equivalenti a minore intensità in termini di emissioni di gas a effetto serra. Tali situazioni potrebbero portare a un aumento delle emissioni totali a livello mondiale tale da mettere a repentaglio la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, che è urgentemente necessaria se si vuole che il pianeta mantenga l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2° C rispetto ai livelli preindustriali e per proseguire gli sforzi volti a limitare l'aumento della temperatura a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali. Con l'aumento dell'ambizione in materia di clima da parte dell'Unione, il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio potrebbe compromettere l'efficacia delle politiche di riduzione delle emissioni dell'Unione.

(10)L'iniziativa per un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism — CBAM) fa parte del pacchetto legislativo «Pronti per il 55 %» (Fit for 55). Tale meccanismo è destinato a fungere da elemento essenziale degli strumenti dell'Unione per conseguire l'obiettivo di un'Unione climaticamente neutra entro al più tardi il 2050, in linea con l'accordo di Parigi, affrontando il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio derivanti dall'accresciuto livello di ambizione dell'Unione in materia di clima. Il meccanismo dovrebbe inoltre contribuire a promuovere la decarbonizzazione nei paesi terzi.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.130.01.0052.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A130%3ATOC

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