LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l’articolo 49, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione (2) stabilisce il regime relativo alle dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati. A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento delegato, entro il 1o marzo di ogni anno l’autorità competente per l’azione o il certificato di deposito è tenuta a pubblicare i calcoli del numero medio giornaliero di operazioni per lo strumento finanziario in questione. A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, di detto regolamento delegato, le sedi di negoziazione devono utilizzare tali calcoli per determinare la dimensione del tick di negoziazione applicabile a partire dal 1o aprile successivo alla pubblicazione. La data del 1o aprile di ogni anno genera difficoltà per le sedi di negoziazione e i loro membri o partecipanti per quanto riguarda l’attuazione delle necessarie modifiche dei sistemi e delle infrastrutture informatici. In particolare, quando il 1o aprile cade a metà settimana, l’attuazione delle modifiche necessarie deve avvenire durante la notte. Ciò limita il tempo di cui dispongono le sedi di negoziazione per aggiornare e testare i sistemi e le infrastrutture informatici. È opportuno consentire alle sedi di negoziazione e ai loro membri o partecipanti di avvalersi del fine settimana per apportare i necessari adeguamenti ai sistemi e alle infrastrutture informatici. I dati pubblicati dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dal primo lunedì di aprile di ogni anno. Tale modifica garantisce inoltre l’allineamento con l’applicazione dei calcoli pubblicati a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione (3). L’articolo 17, paragrafo 2, di detto regolamento delegato, modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/944 della Commissione (4), specifica che i calcoli relativi al mercato più rilevante in termini di liquidità, al volume medio giornaliero degli scambi e al valore medio delle operazioni, pubblicati entro il 1o marzo, devono applicarsi a partire dal primo lunedì di aprile successivo a tale pubblicazione.
(2)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/588.
(3)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.
(4)L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/588
All’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/588, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4.Le sedi di negoziazione applicano le dimensioni dei tick di negoziazione della fascia di liquidità corrispondenti al numero medio giornaliero di operazioni pubblicato ai sensi del paragrafo 1 a partire dal primo lunedì di aprile successivo alla pubblicazione.»
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.129.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A129%3ATOC
Foto:
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