Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/932 della Commissione dell'8 maggio 2023 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda il periodo di approvazione della sostanza attiva pyridalil.

Giustizia 111

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)L’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (2) della Commissione elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 (3) della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva pyridalil dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 al fine di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e da correlatori nonché tenendo conto delle risorse necessarie per la valutazione del rinnovo e la decisione.

(3)Non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva interessata conformemente all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione (4).

(4)La proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva pyridalil prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 non è più giustificata. È pertanto opportuno disporre che l’approvazione di tale sostanza scada alla data in cui sarebbe scaduta in assenza della proroga.

(5)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 64, pyridalil, sesta colonna «scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «30 giugno 2024».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.124.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A124%3ATOC

Foto:

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