Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/931 della Commissione dell'8 maggio 2023 recante modifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/2470.

Giustizia 111

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione.

(2)A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

(3)L’elenco dell’Unione di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 comprende l’infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner quale alimento tradizionale da un paese terzo autorizzato.

(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/917 della Commissione (3) ha autorizzato l’immissione sul mercato dell’infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora ex A. Froehner quale alimento tradizionale da un paese terzo per l’uso nelle infusioni di erbe.

(5)Il 4 luglio 2022 la società Luigi Lavazza Spa («richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle condizioni d’uso dell’infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner. Il richiedente ha chiesto di estenderne l’uso alle bevande non alcoliche pronte da bere, aromatizzate e non aromatizzate, come pure al caffè, agli estratti di caffè e di cicoria, al caffè solubile, al tè, agli infusi di erbe e frutta, ai succedanei del caffè, alle miscele di caffè e alle miscele solubili per bevande (e loro controparti aromatizzate) destinati alla popolazione in generale.

(6)La Commissione ritiene che l’aggiornamento richiesto dell’elenco dell’Unione non possa avere un effetto sulla salute umana e che non sia necessaria una valutazione della sicurezza da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») in conformità all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. Gli usi proposti dell’infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner comporteranno livelli di assunzione paragonabili ai livelli derivanti dagli usi attualmente autorizzati, che sono stati valutati dall’Autorità e da essa ritenti sicuri e che sono alla base dell’autorizzazione dell’alimento tradizionale da un paese terzo in esame. È pertanto opportuno modificare le condizioni d’uso dell’infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner al fine di estenderne l’uso alle bevande non alcoliche pronte da bere, aromatizzate e non aromatizzate, come pure al caffè, agli estratti di caffè e di cicoria, al caffè solubile, al tè, agli infusi di erbe e frutta, ai succedanei del caffè, alle miscele di caffè e alle miscele solubili per bevande (e loro controparti aromatizzate).

(7)Le informazioni fornite nella domanda presentano motivazioni sufficienti per stabilire che le modifiche delle condizioni d’uso dell’alimento tradizionale da un paese terzo rispettano le condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e dovrebbero essere approvate.

(8)Tenendo conto di tale estensione dell’uso dell’infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner ad altre categorie di alimenti e a fini di chiarezza e comprensione delle categorie di alimenti, la categoria di alimenti inizialmente autorizzata «Infusioni di erbe» è modificata in «Infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner da immettere sul mercato come tale», mentre le «infusioni di erbe» sono incluse nella categoria di alimenti «Caffè, estratti di caffè e di cicoria, caffè solubile, tè, infusi di erbe e frutta, succedanei del caffè, miscele di caffè e miscele solubili per bevande (e loro controparti aromatizzate)».

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.124.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A124%3ATOC

Foto:

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