Regolamento (UE) 2023/923 della Commissione del 3 maggio 2023 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il piombo e i suoi composti nel PVC.

Giustizia istockphoto 104383981 612x612

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il 16 dicembre 2016, su richiesta della Commissione, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (di seguito «l’Agenzia») ha presentato un fascicolo (2) a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (di seguito «fascicolo conforme all’allegato XV»), il quale dimostra che il rilascio di piombo da articoli fabbricati a partire da polimeri o copolimeri di cloruro di vinile («PVC») contenenti stabilizzanti al piombo, durante il loro ciclo di vita, contribuisce direttamente e indirettamente all’esposizione umana al piombo. Nel fascicolo conforme all’allegato XV l’Agenzia ha proposto di limitare l’immissione sul mercato o l’uso di piombo negli articoli prodotti a partire dal PVC se la concentrazione di piombo è pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC. Considerato che i composti del piombo non possono stabilizzare il PVC in modo efficace a concentrazioni inferiori allo 0,5 % circa in peso, il limite di concentrazione proposto dovrebbe garantire che l’aggiunta intenzionale di composti del piombo come stabilizzanti durante la compoundizzazione del PVC non possa più avere luogo nell’Unione. L’Agenzia ha inoltre incluso nel fascicolo conforme all’allegato XV una serie di deroghe alla restrizione proposta, in particolare per gli articoli in PVC contenenti PVC recuperato. Il termine «recuperato» è utilizzato in linea con la definizione di «recupero di materia» di cui all’articolo 3, punto 15 bis, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)Il piombo è una sostanza tossica che incide sullo sviluppo del sistema nervoso, causa malattie renali croniche e ha effetti nocivi sulla pressione sanguigna. Sebbene non sia stata stabilita alcuna soglia per quanto riguarda gli effetti sullo sviluppo neurologico dei bambini e sui reni, secondo l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare l’attuale esposizione umana al piombo attraverso gli alimenti e altre fonti supera ancora i livelli di esposizione tollerabili e determina effetti nocivi sullo sviluppo neurologico dei bambini (4).

(3)Gli stabilizzanti al piombo migliorano la stabilità termica del PVC durante la compoundizzazione e la produzione di articoli. Lo proteggono anche dalla fotodegradazione. L’industria dell’Unione ha volontariamente eliminato in modo graduale l’uso degli stabilizzanti al piombo nella compoundizzazione del PVC e negli articoli in PVC e ha comunicato che tale processo si è concluso con esito positivo nel 2015 (5). Gli articoli in PVC contenenti piombo, in particolare i prodotti da costruzione, hanno una vita utile di lunga durata e restano in uso per periodi superiori a diversi decenni, al termine dei quali diventano rifiuti da smaltimento e possono essere riciclati, reintroducendo potenzialmente il piombo nei prodotti attraverso il PVC recuperato. Dal fascicolo conforme all’allegato XV risulta che nel 2016 il 90 % delle emissioni totali stimate di piombo a partire da articoli in PVC nell’Unione era riconducibile ad articoli in PVC importati, vista l’eliminazione graduale degli stabilizzanti al piombo nell’Unione.

(4)Per facilitarne l’applicazione, la restrizione proposta dovrebbe applicarsi a qualsiasi presenza di piombo nel PVC, indipendentemente dalla funzione prevista.

(5)Nel parere (6) adottato il 5 dicembre 2017 il comitato per la valutazione dei rischi (di seguito «RAC») dell’Agenzia ha concluso che la restrizione proposta dall’Agenzia costituisce la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati derivanti dalla presenza di composti del piombo come stabilizzanti negli articoli in PVC, in termini di praticabilità, verificabilità ed efficacia nella riduzione di tali rischi.

(6)Il RAC ha proposto di vietare l’uso di qualsiasi concentrazione di piombo negli articoli in PVC. Esso ha anche convenuto con l’Agenzia sulla necessità di prevedere una deroga per gli articoli in PVC contenenti PVC recuperato. Il RAC ha tuttavia proposto di fissare limiti più elevati di contenuto di piombo per alcuni articoli contenenti PVC recuperato rigido e flessibile, rispettivamente al 2 % e all’1 % in peso. Tale proposta ha tenuto conto della stima secondo cui l’alternativa al riciclaggio di tali articoli, vale a dire lo smaltimento dei rifiuti di PVC attraverso il conferimento in discarica e l’incenerimento, aumenterebbe le emissioni nell’ambiente e non ridurrebbe il rischio. I diversi limiti proposti tengono conto del tenore medio stimato di piombo nei rifiuti di PVC rigido e flessibile nel 2013, dell’incidenza prevista sui volumi di riciclaggio e del fatto che il rilascio di piombo dal PVC flessibile è notoriamente più elevato rispetto al rilascio dal PVC rigido. Si è tenuto debito conto del fatto che alcuni articoli hanno un elevato contenuto di PVC recuperato, che può raggiungere il 100 % in peso del PVC nel prodotto finito.

(7)Nel parere (7) adottato il 15 marzo 2018 il comitato per l’analisi socioeconomica (di seguito «SEAC») dell’Agenzia ha concluso che la restrizione proposta dall’Agenzia, modificata dal RAC e dal SEAC, è, in termini di costi e benefici socioeconomici, la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati. Il SEAC è giunto a tale conclusione sulla base dei migliori dati disponibili, tenendo conto delle proprietà del piombo come sostanza tossica senza soglia, dell’impatto sulla salute umana e dell’accessibilità economica dei costi associati alla limitazione proposta e ha considerato che esistono alternative adeguate ampiamente disponibili e già utilizzate nell’Unione. Ha inoltre preso in considerazione l’efficacia in termini di costi della restrizione. Infine, ha concluso che anche un impatto limitato sulla salute umana in termini di perdita del quoziente d’intelligenza sarebbe sufficiente per compensare i costi della restrizione.

(8)Il SEAC ha convenuto con la proposta contenuta nel fascicolo conforme all’allegato XV per cui, in considerazione dell’evoluzione prevista, entro il periodo 2035-2040 la concentrazione di piombo nel PVC recuperato diminuirebbe in misura sufficiente da far rientrare gli articoli contenenti PVC recuperato nel limite generale proposto di concentrazione di piombo dello 0,1 %. Pertanto la deroga per taluni articoli in PVC contenenti PVC recuperato dovrebbe applicarsi per 15 anni dall’entrata in vigore della restrizione. Il SEAC ha inoltre convenuto che, per tenere conto dell’incertezza sulle future tendenze relative alla quantità di rifiuti di PVC destinati al riciclaggio e al loro tenore di piombo, detto periodo di applicazione dovrebbe essere riesaminato entro 10 anni dall’entrata in vigore della restrizione. In linea con l’obiettivo del piano d’azione dell’UE per l’economia circolare (8), del 2015, di promuovere cicli di materiali atossici e preservare un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente, la Commissione ha ritenuto che detto periodo di applicazione dovrebbe essere riesaminato entro sette anni e mezzo dall’entrata in vigore della restrizione.

(9)Il forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione, che fa capo all’Agenzia, è stato consultato in merito alla restrizione proposta; il parere del forum è stato preso in considerazione e ha determinato una modifica della descrizione dell’ambito di applicazione della restrizione proposta e delle relative deroghe.

(10)Il 26 aprile 2018 l’Agenzia ha presentato alla Commissione i pareri definitivi del RAC e del SEAC.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.123.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A123%3ATOC

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
12538
Ieri:
27970
Settimana:
206631
Mese:
780471
Totali:
89293111
Oggi è il: 28-11-2024
Il tuo IP è: 3.129.39.85