Decisione (UE) 2015/300 della Banca Centrale europea del 10 Febbraio 2015 relativa all'idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica (BCE/2015/6).

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 12.1, l'articolo 18 e il secondo trattino dell'articolo 34.1,

visto l'Indirizzo BCE/2011/14 del 20 settembre 2011 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (1), e in particolare la sezione 1.6, nonché le sezioni 6.3.1, 6.3.2 e 6.4.2 dell'allegato I,

visto l'Indirizzo BCE/2014/31, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 (2), e in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, e gli articoli 6 e 8,

Considerando quanto segue:

(1)Ai sensi dell'articolo 18.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito «le BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. I criteri che determinano l'idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema sono fissati nell'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14.

(2)Ai sensi della sezione 1.6 dell'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14, il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l'attuazione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. Ai sensi della Sezione 6.3.1 dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14, l'Eurosistema si riserva il diritto di determinare se un'emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfino i suoi requisiti in termini di elevati standard di credito sulla base di ogni informazione che possa considerare rilevante. Inoltre, i requisiti minimi dell'Eurosistema per la soglia di qualità creditizia sono specificati nelle regole del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia relative alle attività negoziabili, di cui alla sezione 6.3.2 dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14.

(3)La sospensione dei requisiti minimi dell'Eurosistema per la soglia di qualità creditizia applicabili agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica, decisa inizialmente dal Consiglio direttivo il 6 maggio 2010, è stata una misura eccezionale e temporanea che era basata sulla positiva valutazione da parte del Consiglio direttivo medesimo del rispetto di un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale. Al tempo, il Consiglio direttivo tenne in considerazione il fatto che la Repubblica ellenica avesse approvato un programma che il Consiglio direttivo medesimo riteneva appropriato, cosicché, sotto il profilo della gestione del rischio di credito, gli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dalla Repubblica ellenica conservavano uno standard di qualità sufficiente per continuare a costituire idonea garanzia per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, a prescindere da qualunque valutazione esterna della qualità creditizia. Inoltre, il Consiglio direttivo tenne conto dell'impegno fermamente assunto dal governo greco per dare piena attuazione a tale programma (3).

(4)Ai sensi dell'articolo 8 dell'indirizzo BCE/2014/31, la soglia di qualità creditizia dell'Eurosistema non si applica agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti da parte del governo di uno Stato membro dell'area dell'euro sottoposto ad un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale, salvo che il Consiglio direttivo decida che lo Stato membro interessato non soddisfi più le condizioni per il sostegno finanziario e/o il programma macroeconomico. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del medesimo indirizzo, la Repubblica ellenica è considerata, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 8 di quell'indirizzo, uno Stato membro dell'area dell'euro conforme ad un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale.

(5)Sulla base delle informazioni disponibili, il Consiglio direttivo ha effettuato una valutazione, in base alla quale non è allo stato possibile ipotizzare una positiva conclusione del riesame del programma dell'Unione europea/Fondo monetario internazionale per la Repubblica ellenica. Di conseguenza, la Repubblica ellenica non è più considerata conforme alle condizioni del programma e, come risultato, non risultano più soddisfatte le condizioni per la sospensione temporanea della soglia di qualità creditizia dell'Eurosistema relativamente agli strumenti indicati all'articolo 8, paragrafo 2, dell'Indirizzo BCE/2014/31. Conseguentemente, il Consiglio direttivo ha deciso che la soglia di qualità creditizia dell'Eurosistema si applichi relativamente agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica

1. Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 8 dell'indirizzo BCE/2014/31, la Repubblica ellenica non è più considerata conforme a un programma dell'Unione europea e/o Fondo monetario internazionale.

2.I requisiti minimi dell'Eurosistema per la soglia di qualità creditizia, come specificati nelle regole del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia per talune attività negoziabili nella sezione 6.3.2 dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14, si applicano agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica.

3.Nel caso in cui vi siano discrepanze tra la presente decisione, l'Indirizzo BCE/2011/14 e l'Indirizzo BCE/2014/31, come attuati a livello nazionale da parte delle BCN, prevale la presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore l'11 febbraio 2015.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 Febbraio 2015.

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_053_R_0010

 

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