Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, nonché l'articolo 12.1, il secondo trattino dell'articolo 18.1 e il secondo trattino dell'articolo 34.1,
visto l'Indirizzo BCE/2011/14 del 20 settembre 2011 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (1),
Considerando quanto segue:
(1)Ai sensi della sezione 1.6 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14, il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l'attuazione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.
(2)Il 22 gennaio 2015, al fine di rafforzare l'efficacia delle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT), il Consiglio direttivo ha deciso di eliminare il differenziale rispetto al tasso delle operazioni di rifinanziamento principali (ORP), pari a 10 punti base, per le OMRLT che saranno effettuate tra marzo 2015 e giugno 2016. L'eliminazione del differenziale riflette la riduzione dei premi a termine degli strumenti di finanziamento degli enti basati sul mercato, a seguito dell'annuncio delle OMRLT il 5 giugno 2014. La decisione non incide sul tasso di interesse che è applicato alle prime OMRLT effettuate nel settembre e nel dicembre 2014. Tale tasso rimane pertanto invariato, è cioè fissato per tutta la durata di ogni operazione al tasso per le ORP applicato al momento dell'annuncio dell'asta per la relativa OMRLT, con l'aggiunta di un differenziale fisso di 10 punti base.
(3)In aggiunta, sono necessarie alcune correzioni minori alla Decisione BCE/2014/34 (2).
(4)Pertanto, è opportuno modificare la Decisione BCE/2014/34 di conseguenza,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Modifiche
La Decisione BCE/2014/34 è modificata come segue:
1.L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Interesse
Con riferimento alle OMRLT effettuate nel settembre 2014 e nel dicembre 2014, il tasso di interesse applicabile è fissato per tutta la durata di ogni operazione al tasso per le operazioni di rifinanziamento principali applicato al momento dell'annuncio dell'asta per la relativa OMRLT, con l'aggiunta di un differenziale fisso di 10 punti base. Con riferimento alle OMRLT effettuate dal marzo 2015 al giugno 2016, il tasso di interesse applicabile è fissato per tutta la durata di ogni operazione al tasso per le operazioni di rifinanziamento principali applicato al momento dell'annuncio dell'asta per la relativa OMRLT.
Gli interessi sono corrisposti posticipatamente al momento della scadenza dell'operazione, o al momento del rimborso anticipato di cui agli articoli 6 e 7, secondo i casi.»;
NB:Per il file integrale vedi link.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_053_R_0009