LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2) («la convenzione») e del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (3).
(2)L’allegato A della convenzione contiene un elenco di sostanze chimiche per le quali ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare o ad adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione, tenendo conto delle deroghe specifiche applicabili stabilite da tale allegato.
(3)Il regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione (4) ha modificato l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 al fine di includervi l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati.
(4)L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 fissa un limite relativo ai contaminanti non intenzionali in tracce (UTC) di 1 mg/kg per il PFOA e i suoi sali nelle micropolveri di politetrafluoroetilene (PTFE), da riesaminare entro il 5 luglio 2022.
(5)Il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l’analisi socioeconomica dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha adottato un parere (5) (il «parere dell’ECHA»), nel quale ha esaminato due limiti UTC fissati per il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati.
(6)Nel suo parere l’ECHA ha concluso che sono stati elaborati processi per ridurre la concentrazione di PFOA a un livello inferiore a quello del livello UTC generico di 0,025 mg/kg fissato nel regolamento (UE) 2019/1021. Questi processi sono stati utilizzati con successo dalla maggior parte dei produttori di politetrafluoroetilene (PTFE). Gli altri produttori dovrebbero essere in grado di rispettare il limite di 0,025 mg/kg entro il 5 luglio 2022. L’attuale limite UTC specifico di 1 mg/kg per il PFOA e i suoi sali nelle micropolveri di PTFE non è più necessario e dovrebbe pertanto scadere alla data di applicazione del presente regolamento.
(7)Il regolamento (UE) 2019/1021 fa riferimento all’articolo 3, paragrafi 12 e 24, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) per definire i termini «immissione sul mercato» e «uso». Il trattamento delle micropolveri di PTFE si configurerebbe come «uso» e il trasferimento a un’altra persona giuridica per il trattamento come «immissione in commercio».
(8)In almeno un caso è necessario trasportare le micropolveri di PTFE in un altro impianto a fini di trattamento per ridurre la concentrazione di PFOA e dei suoi sali e rispettare così il limite UTC di 0,025 mg/kg. Pertanto, l’attuale limite specifico UTC di 1 mg/kg dovrebbe essere mantenuto per tenere conto della fabbricazione, dell’immissione in commercio e dell’uso del PFOA e dei suoi sali nelle micropolveri di PTFE solo ai fini del trasporto e del trattamento di tali micropolveri per ridurre la concentrazione di PFOA.
(9)I composti correlati del PFOA sono presenti come impurità nelle sostanze intermedie isolate trasportate che sono utilizzate nella fabbricazione di sostanze chimiche fluorurate con una catena perfluorurata costituita da un numero di atomi di carbonio pari o inferiore a sei. Per consentire la fabbricazione e l’uso di tali sostanze intermedie isolate trasportate, il regolamento (UE) 2019/1021 fissa un limite UTC di 20 mg/kg da riesaminare entro il 5 luglio 2022.
(10)Nel suo parere l’ECHA ha concluso che l’attuale livello UTC è il più basso che può essere rispettato, tenendo conto delle soluzioni tecnologiche disponibili. È pertanto opportuno rinviare il riesame del limite UTC.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.113.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A113%3ATOC
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