LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), in particolare l’articolo 49 ter, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il sistema di informazione del mercato interno (IMI) è stato istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come uno strumento elettronico fornito dalla Commissione per favorire la cooperazione amministrativa tra i partecipanti all’IMI.
(2)Nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali l’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE impone alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d’origine di utilizzare il sistema IMI ai fini della cooperazione amministrativa.
(3)L’IMI è stato ulteriormente sviluppato per consentire alle autorità nazionali di rilasciare ai maestri di sci i certificati di competenza introdotti dall’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/907 della Commissione (3). Di conseguenza la prescrizione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento delegato, in base alla quale il certificato di competenza deve essere accompagnato da un’etichetta autoadesiva da apporre sulla tessera nazionale di maestro di sci, è divenuta obsoleta. L’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/907 dovrebbe pertanto essere modificato per imporre l’uso dell’IMI per il rilascio di certificati di competenza ai maestri di sci e per sopprimere il riferimento a un’etichetta autoadesiva.
(4)In seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione e alla fine del periodo di transizione previsto nell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (4), a decorrere dal 1o gennaio 2021 nel Regno Unito non può essere rilasciato alcun titolo di formazione quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2005/36/CE. Tuttavia i titoli di formazione rilasciati prima del 1o gennaio 2021 sono ancora validi.
(5)I cittadini dell’Unione in possesso di qualifiche rilasciate nel Regno Unito prima del 1o gennaio 2021 possono sostenere la prova di formazione comune (PFC).
(6)Al fine di offrire maggiore flessibilità, tutti gli organi competenti in uno Stato membro elencati nell’allegato I dovrebbero poter registrare informazioni nell’IMI. Si dovrebbe trattare in generale dell’organo competente responsabile della PFC, anche su richiesta di un cittadino dell’Unione in possesso di qualifiche rilasciate nel Regno Unito prima del 1o gennaio 2021, ma potrebbe essere qualsiasi altro organo competente, ad esempio in caso di diritti acquisiti, anche su richiesta di un cittadino dell’Unione in possesso di qualifiche rilasciate nel Regno Unito prima del 1o gennaio 2021.
(7)La Finlandia ha chiesto di rimuovere «Vuokatti Sports Institute» dall’allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/907 in quanto tale ente non rilascia la qualifica di livello 3 per la Finlandia elencata in tale allegato.
(8)Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza esclusiva a rilasciare la qualifica di «Maestro di Sci» e possono delegarla agli altri enti italiani elencati nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/907.
(9)La Lithuanian Snowsports Instructors Association è stata istituita nel 2018. Tale associazione rilascia la qualifica di «Ski instructor Level 4». L’allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/907 dovrebbe essere modificato per riflettere tale qualifica e garantire in tal modo che i maestri di sci che hanno completato con esito positivo la corrispondente formazione possano beneficiare della PFC. D’altro canto, la Lituania ha chiesto che la National Russian League of Instructors (NRLI) sia rimossa da tale allegato.
(10)Il fatto che la British Association of Snowsport Instructors (BASI), elencata come organo competente per il Regno Unito, non sia più competente per l’organizzazione di PFC dovrebbe riflettersi nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/907.
(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/907,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2019/907 è così modificato:
1)l’articolo 8 è così modificato:
a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.Ai maestri di sci che rientrano nell’ambito d’applicazione del presente regolamento e che hanno superato con esito positivo la PFC o che godono di diritti acquisiti ai sensi dell’articolo 7 del presente regolamento è rilasciato un certificato di competenza attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012. Il certificato attesta il superamento di una PFC ed è rilasciato da un organo competente in uno Stato membro.»;
b)il paragrafo 3 è soppresso;
2)l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.113.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A113%3ATOC
Foto:
Istockphoto (by Getty Images)
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