LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 186,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli soggetti a titoli.
(2)A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/760, gli operatori sono tenuti a presentare una fattura all’autorità emittente ai fini della determinazione del quantitativo di riferimento. Finora il quantitativo di riferimento era stabilito in conformità della disposizione transitoria di cui all’articolo 26, primo comma, del medesimo regolamento delegato, pertanto non era fatto ricorso alla disposizione in questione. Poiché altri aspetti della gestione dei contingenti tariffari introdotti da detto regolamento delegato si sono rivelati efficaci e al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sugli operatori e sulle autorità che rilasciano i titoli («autorità emittenti»), è opportuno sopprimere l’obbligo per gli operatori di presentare una fattura all’autorità emittente ai fini della determinazione del quantitativo di riferimento.
(3)A norma dell’articolo 13, paragrafo 12, del regolamento delegato (UE) 2020/760, l’operatore notifica all’autorità emittente eventuali modifiche riguardanti il proprio fascicolo di registrazione e identificazione degli operatori con titoli (LORI) entro dieci giorni di calendario dalla data in cui hanno effetto. È opportuno prorogare detto termine considerati i tempi lunghi di attuazione di siffatte modifiche e le difficoltà incontrate dagli operatori per notificarle puntualmente.
(4)È opportuno eliminare dal regolamento delegato (UE) 2020/760 la discrepanza fra l’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 5, e la facoltà di cui all’articolo 13, paragrafo 13, relativi alla registrazione previa degli operatori in caso di sospensione del requisito del quantitativo di riferimento a norma dell’articolo 9, paragrafo 9, dello stesso regolamento delegato.
(5)L’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2020/760 disciplina le denunce per registrazione indebita di un operatore. È opportuno precisare il ruolo rispettivo dell’autorità emittente dello Stato membro in cui l’operatore controllato è stabilito e registrato ai fini dell’IVA e dell’omologa dello Stato membro che ha ricevuto la denuncia, indicando che il controllo incombe allo Stato membro in cui è stabilito l’operatore controllato.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.096.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A096%3ATOC
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