Decisione di esecuzione (UE) 2023/733 della Commissione del 3 aprile 2023 che designa gli impianti di prova dell'Unione per le apparecchiature radio e i giocattoli conformemente al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Giustizia 111

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 della Commissione (2) prevede che gli impianti pubblici di prova degli Stati membri siano designati come impianti di prova dell'Unione a seguito di un invito a manifestare interesse.

(2)La Commissione ha pubblicato l'invito a manifestare interesse per le apparecchiature radio e i giocattoli 325/G/GRO/IMA/22/2711/12562. Le candidature ricevute sono state valutate conformemente alle norme applicabili e in base ai criteri stabiliti nell'invito a manifestare interesse.

(3)In base ai risultati della valutazione, l'autorità di regolamentazione delle comunicazioni della Repubblica di Lituania dovrebbe essere designata come impianto di prova dell'Unione per le apparecchiature radio e il Service Commun des Laboratoires dovrebbe essere designato come impianto di prova dell'Unione per i giocattoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Impianto di prova dell'Unione per le apparecchiature radio

L'autorità di regolamentazione delle comunicazioni della Repubblica di Lituania (Mortos str. 14, LT-03219 Vilnius, Lituania) è designata come impianto di prova dell'Unione per le apparecchiature radio.

Articolo 2

Impianto di prova dell'Unione per i giocattoli

Il Service Commun des Laboratoires (369 rue Jules Guesde, 59651 Villeneuve d'Ascq, Francia) è designato come centro di prova dell'Unione per i giocattoli.

Articolo 3

Riesame della designazione

La designazione come impianto di prova dell'Unione di cui agli articoli 1 e 2 della presente decisione è riesaminata conformemente all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 entro il 24 aprile 2028 e successivamente ogni 5 anni.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.095.01.0042.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A095%3ATOC

Foto:

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