Regolamento (UE) 2023/706 del Consiglio del 30 marzo 2023 che modifica il Regolamento (UE) 2022/1369 per prorogare il periodo di applicazione delle misure di riduzione della domanda di gas.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 122, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio (1) mira alla riduzione volontaria e, se necessario, obbligatoria della domanda di gas nell’Unione tramite l’agevolazione del riempimento degli impianti di stoccaggio di gas e una migliore preparazione alle eventuali ulteriori interruzioni dell’approvvigionamento. Il regolamento (UE) 2022/1369 è stato adottato in base all’articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nell’imminenza di una crisi di approvvigionamento di gas causata dall’invasione non provocata e ingiustificata dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022 e in considerazione della necessità di una reazione dell’Unione sotto forma di misure temporanee, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri.

(2)A norma del regolamento (UE) 2022/1369, ciascuno Stato membro era tenuto a adoperarsi al massimo per ridurre del 15 % il consumo di gas nel periodo dal 1o agosto 2022 al 31 marzo 2023. Qualora le misure di riduzione volontaria della domanda fossero risultate insufficienti a parare il rischio di grave penuria nell’approvvigionamento, il Consiglio era abilitato a dichiarare, su proposta della Commissione, lo stato di allarme dell’Unione, che avrebbe attivato la riduzione obbligatoria della domanda. Negli ultimi mesi, gli Stati membri hanno lavorato alacremente e in uno spirito di solidarietà hanno adottato misure volte a ridurre del 15 % la rispettiva domanda di gas. Da tali iniziative è già scaturita, in tutta l’Unione, una riduzione effettiva di oltre il 15 % della domanda di gas nel periodo da agosto 2022 a gennaio 2023.

(3)Permangono tuttavia gravi difficoltà in termini di sicurezza dell’approvvigionamento energetico. Nonostante la riduzione della domanda conseguita a norma del regolamento (UE) 2022/1369, da febbraio 2022 la situazione globale del mercato del gas non è migliorata e l’Unione continua a fare affidamento su un certo volume proveniente dalla Russia per soddisfare la domanda complessiva di gas. Nell’ultimo anno, misure efficaci di riempimento degli impianti di stoccaggio e di riduzione della domanda hanno scongiurato tagli all’erogazione dell’energia a danno dei cittadini dell’Unione. Tuttavia, undici Stati membri continuano a dichiarare il livello di preallarme e uno Stato membro il livello di allarme a norma del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Poiché i prezzi del gas restano eccezionalmente elevati e la situazione dell’offerta mondiale non è migliorata dalla data di adozione del regolamento (UE) 2022/1369 nell’agosto 2022, è quindi urgente prorogare le misure che hanno contribuito a contenere la crisi, in particolare mantenendo la riduzione della domanda. Un’interruzione delle misure di riduzione della domanda comporterebbe alterazioni della precaria stabilità raggiunta finora dall’Unione e comprometterebbe la resilienza rispetto a una probabile evoluzione futura, quale l’arresto completo delle importazioni russe. È pertanto della massima importanza continuare a impedire che l’Unione si ritrovi esposta a una penuria di gas e a un’elevata volatilità dei prezzi.

(4)Poiché nell’ultimo anno l’importazione di gas russo via gasdotto è diminuita sensibilmente, la capacità dell’Unione di riempimento degli impianti di stoccaggio risulta oggi notevolmente ridotta, anche rispetto alla situazione dell’estate 2022. Nonostante la crisi energetica fosse già iniziata nel 2022, in tale anno l’Unione ha potuto importare dalla Russia circa 60 miliardi di metri cubi di gas per riempire gli impianti di stoccaggio, anche tramite il gasdotto NordStream 1. Nell’estate 2022 la Russia ha tuttavia interrotto e quindi arrestato completamente l’approvvigionamento attraverso tale gasdotto, il quale a settembre 2022 ha subito atti di sabotaggio tali da impedirne l’uso per il trasporto di gas, ad oggi così come nel prossimo futuro. Tenendo conto degli attuali livelli d’importazione tramite gasdotto, l’Unione riceverà per quella via al massimo 20 miliardi di metri cubi di gas dalla Russia, ammesso che tale inaffidabile canale d’importazione non si blocchi completamente. Il rischio di una penuria di gas nell’Unione nel prossimo inverno 2023-2024 è pertanto elevato.

(5)Vari rischi aggiuntivi e fattori nuovi vengono ad acuire le gravi difficoltà menzionate, tra cui: ripresa della domanda asiatica di gas naturale liquefatto (GNL) che riduce la disponibilità di gas sul mercato mondiale; recente ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche, con ripercussioni sull’accumulo di energia idroelettrica e sulla produzione nucleare a causa dei bassi livelli delle acque; nuovi sviluppi tecnici che aumentano il livello di incertezza circa la disponibilità della produzione nucleare esistente e impongono un maggiore ricorso alla generazione di energia elettrica a partire dal gas; ulteriori possibili interruzioni dell’approvvigionamento di gas, compreso l’arresto completo del flusso delle importazioni dalla Russia.

(6)Le citate gravi difficoltà, siano esse persistenti o nuove, si ripercuotono negativamente sulla capacità dell’Unione di soddisfare la domanda di gas, in particolare sul riempimento tempestivo ed efficiente degli impianti di stoccaggio sotterraneo in vista dell’inverno 2023-2024 e sulla conciliazione fra offerta e domanda nell’inverno 2023-2024.

(7)La Commissione ha riesaminato il regolamento (UE) 2022/1369 in conformità dello stesso e le sue conclusioni sono state esposte in sintesi in una relazione presentata dalla Commissione al Consiglio. La relazione analizza diversi scenari, con e senza proroga delle misure di riduzione della domanda a norma del regolamento (UE) 2022/1369, tra cui le ipotesi di una proroga di sette mesi da aprile a ottobre 2023, di una proroga di otto mesi da agosto 2023 a marzo 2024 e di una proroga di un anno da aprile 2023 a marzo 2024. La relazione giunge alla conclusione che, se verrà meno la continuità nella riduzione della domanda, a fine ottobre 2023 il volume stoccato sarà di appena 69 miliardi di metri cubi, notevolmente al di sotto dell’obiettivo del 90 % (89,4 miliardi di metri cubi) fissato per il 1o novembre dal regolamento (UE) 2017/1938, e a febbraio 2024 si sarà esaurito completamente.

(8)Riguardo ai diversi scenari valutati nella relazione, nel caso di una proroga di sette mesi da aprile a ottobre 2023, gli impianti di stoccaggio sarebbero sufficientemente pieni entro la fine dell’estate 2023 (95 miliardi di metri cubi per fine ottobre 2023, raggiungendo in tal modo l’obiettivo del 90 %). Poiché, anche in condizioni invernali normali, la domanda di gas è in inverno doppia rispetto all’estate, alla fine dell’inverno 2023/2024 gli impianti di stoccaggio si sarebbero tuttavia esauriti quasi completamente (9 miliardi di metri cubi per fine marzo 2024). Una situazione di questo tipo darebbe adito a timori estremamente acuti per la sicurezza dell’approvvigionamento e renderebbe molto difficile assicurare un riempimento sufficiente degli impianti di stoccaggio per l’inverno successivo. In caso di proroga di otto mesi da agosto 2023 a marzo 2024, il riempimento degli impianti di stoccaggio sarebbe troppo lento, in quanto a fine ottobre 2023 raggiungerebbe appena 80 miliardi di metri cubi, notevolmente al di sotto dell’obiettivo, e il volume stoccato scenderebbe al di sotto del 30 % entro la fine dell’inverno 2023/2024 (al di sotto di 28 miliardi di metri cubi), dando adito a gravi timori per la sicurezza dell’approvvigionamento e rendendo difficile assicurare un riempimento sufficiente degli impianti di stoccaggio per l’inverno successivo. Soltanto nel caso di una proroga di un anno, da aprile 2023 a marzo 2024, con continuità delle misure di riduzione del 15 % della domanda, il volume stoccato sarebbe conforme all’obiettivo di riempimento del 90 % fissato per il 1o novembre 2023, raggiungendo 89,4 miliardi di metri cubi per il 1o novembre 2023, e gli Stati membri sarebbero sulla buona strada verso un approvvigionamento sicuro di gas per il prossimo inverno 2023/2024, con 43 miliardi di metri cubi stoccati a livello dell’Unione entro fine marzo 2024.

(9)Alla luce di tali scenari, la relazione giunge alla conclusione che, affinché gli Stati membri siano in grado di rispettare l’obiettivo di riempimento del 90 % stabilito dal regolamento (UE) 2017/1938, indispensabile per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas, e per prevenire deficit di approvvigionamento nell’inverno 2023/2024, occorre mantenere per un periodo di 12 mesi, sino a fine marzo 2024, le misure di riduzione del 15 % della domanda di gas.

(10)Benché gli Stati membri possono decidere quali misure siano maggiormente atte a permettere il conseguimento degli obiettivi di riempimento, questi non possono essere raggiunti senza misure di riduzione della domanda. La relazione conclude che i volumi di gas disponibili sul mercato non sono sufficienti a rispettare l’obbligo in tutti gli Stati membri. Ciò significa che non tutti gli Stati membri sono materialmente in grado di riempire gli impianti di stoccaggio a un livello adeguato, con conseguenti gravi difficoltà in termini di sicurezza dell’approvvigionamento di gas alla fine dell’inverno 2023-2024.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.093.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A093%3ATOC

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