Decisione d’Es. (UE) 2023/729 della Commissione del 30 marzo 2023 sulla definizione dell’architettura tecnica, delle specifiche tecniche relative all’inserimento e alla conservazione delle informazioni.

Giustizia UE istockphoto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/493 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l’azione comune 98/700/GAI del Consiglio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c),

considerando quanto segue:

(1)Il sistema europeo di archiviazione delle immagini relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) è stato istituito per facilitare lo scambio di informazioni, tra le autorità degli Stati membri competenti in materia di frode documentale, sugli elementi di sicurezza e sulle possibili caratteristiche della frode relativamente ai documenti autentici e falsi. Scopo del sistema FADO è altresì condividere informazioni con altri attori, ivi compreso il pubblico.

(2)Poiché a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/493 il sistema FADO, attualmente gestito dal Consiglio, sarà rilevato dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia»), è necessario adottare misure riguardanti l’architettura tecnica e le specifiche del sistema FADO.

(3)L’architettura tecnica e le specifiche del nuovo sistema FADO della guardia di frontiera e costiera europea («EBCG FADO») dovrebbero consentire all’Agenzia di assicurare il funzionamento corretto e affidabile del sistema e di inserire tempestivamente ed efficientemente le informazioni ottenute, garantendo l’uniformità e la qualità di dette informazioni secondo standard elevati. È opportuno assicurare un’adeguata verifica dei documenti e dell’identità a tutti i livelli, dall’esame forense più sofisticato al semplice controllo. Il sistema EBCG FADO dovrebbe fornire un punto di accesso unico agli utenti che desiderano gestire informazioni o cercare contenuti del FADO. Il sistema dovrebbe prevedere, tra l’altro, un trasferimento sistematico e strutturato delle conoscenze tra esperti di documenti e da questi a esperti in altre materie.

(4)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in merito alla presente decisione di esecuzione.

(5)Dato che il regolamento (UE) 2020/493 si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ne ha notificato il recepimento nel proprio diritto interno. Essa è pertanto vincolata dalla presente decisione.

(6)L’Irlanda partecipa al regolamento (UE) 2020/493 ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nel quadro dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2). Essa è pertanto vincolata dalla presente decisione.

(7)Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4).

(8)Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (6).

(9)Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio (8),

(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (9) (Comitato dell’articolo 6) e al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’architettura tecnica del sistema FADO, le specifiche tecniche relative all’inserimento e alla conservazione delle informazioni nel sistema FADO e le procedure di controllo e di verifica delle informazioni contenute nel sistema FADO sono definite nell’allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.094.01.0066.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A094%3ATOC

Foto:

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