LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/493 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l’azione comune 98/700/GAI del Consiglio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c),
considerando quanto segue:
(1)Il sistema europeo di archiviazione delle immagini relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) è stato istituito per facilitare lo scambio di informazioni, tra le autorità degli Stati membri competenti in materia di frode documentale, sugli elementi di sicurezza e sulle possibili caratteristiche della frode relativamente ai documenti autentici e falsi. Scopo del sistema FADO è altresì condividere informazioni con altri attori, ivi compreso il pubblico.
(2)Poiché a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/493 il sistema FADO, attualmente gestito dal Consiglio, sarà rilevato dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia»), è necessario adottare misure riguardanti l’architettura tecnica e le specifiche del sistema FADO.
(3)L’architettura tecnica e le specifiche del nuovo sistema FADO della guardia di frontiera e costiera europea («EBCG FADO») dovrebbero consentire all’Agenzia di assicurare il funzionamento corretto e affidabile del sistema e di inserire tempestivamente ed efficientemente le informazioni ottenute, garantendo l’uniformità e la qualità di dette informazioni secondo standard elevati. È opportuno assicurare un’adeguata verifica dei documenti e dell’identità a tutti i livelli, dall’esame forense più sofisticato al semplice controllo. Il sistema EBCG FADO dovrebbe fornire un punto di accesso unico agli utenti che desiderano gestire informazioni o cercare contenuti del FADO. Il sistema dovrebbe prevedere, tra l’altro, un trasferimento sistematico e strutturato delle conoscenze tra esperti di documenti e da questi a esperti in altre materie.
(4)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in merito alla presente decisione di esecuzione.
(5)Dato che il regolamento (UE) 2020/493 si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ne ha notificato il recepimento nel proprio diritto interno. Essa è pertanto vincolata dalla presente decisione.
(6)L’Irlanda partecipa al regolamento (UE) 2020/493 ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nel quadro dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2). Essa è pertanto vincolata dalla presente decisione.
(7)Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4).
(8)Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (6).
(9)Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio (8),
(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (9) (Comitato dell’articolo 6) e al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’architettura tecnica del sistema FADO, le specifiche tecniche relative all’inserimento e alla conservazione delle informazioni nel sistema FADO e le procedure di controllo e di verifica delle informazioni contenute nel sistema FADO sono definite nell’allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.094.01.0066.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A094%3ATOC
Foto:
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