La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 16, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 64/432/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi all'interno dell'Unione di bovini e suini. Essa dispone tra l'altro che durante il trasporto verso il loro luogo di destinazione i bovini e i suini debbano essere accompagnati da un certificato sanitario conforme, a seconda dei casi, al modello 1 o al modello 2 di cui all'allegato F.
(2)Conformemente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (2), i vari certificati sanitari richiesti nel quadro degli scambi all'interno dell'Unione devono essere presentati secondo i modelli armonizzati in allegato a tale regolamento.
(3)Al fine di adattare il contenuto dei certificati sanitari di cui al modello 1 e al modello 2 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE, si rende necessario anche l'adeguamento del formato di tali modelli.
(4)Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE sono scaduti il 31 dicembre 2000 e non dovrebbero più pertanto comparire tra le opzioni di certificazione nel modello di certificato sanitario definito come modello 1 nell'allegato F della stessa direttiva.
(5)Il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione (3) stabilisce norme per la determinazione della qualifica sanitaria delle aziende in cui sono allevati suini domestici.
(6)Il regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione (4), che modifica il regolamento (CE) n. 2075/2005, definisce le prescrizioni che gli operatori del settore alimentare devono soddisfare per ottenere il riconoscimento ufficiale delle aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata e concede a tali aziende deroghe alle disposizioni in materia di controlli durante la macellazione.
(7)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1114/2014 della Commissione (5), che modifica il regolamento (CE) n. 2075/2005, chiarisce le condizioni da applicare nel caso in cui suini domestici da allevamento e da produzione sono trasferiti da un'azienda a un'altra attraverso i centri di raccolta.
(8)Per consentire agli Stati membri di applicare l'opportuno regime di test per accertare la presenza di Trichine durante la macellazione e per non compromettere la qualifica sanitaria dell'azienda di destinazione dei suini domestici destinati all'allevamento e alla produzione, è necessario che le informazioni circa il riconoscimento ufficiale dell'azienda di origine degli animali oggetto di scambi commerciali quale azienda che applica condizioni di stabulazione controllata, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005, siano incluse nel modello di certificato per gli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie suina, definito come modello 2 nell'allegato F della direttiva 64/432/CEE.
(9)Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato F della direttiva 64/432/CEE.
(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'allegato F della direttiva 64/432/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Fatto a Bruxelles,il 13 Novembre 2014
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_330_R_0012