Raccomandazione (UE) 2023/682 della Commissione del 16 marzo 2023 relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e all’accelerazione dei rimpatri nell’attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati.

(2)La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

(3)Il 12 settembre 2018 la Commissione ha presentato una proposta di rifusione della direttiva 2008/115/CE che riduce la durata delle procedure di rimpatrio, assicura un migliore collegamento tra le procedure di asilo e di rimpatrio e permette un uso più efficace delle misure volte a prevenire la fuga, nel contestuale rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta»).

(4)Il nuovo patto sulla migrazione e l’asilo (2) mira a istituire un sistema comune dell’UE per i rimpatri che combini strutture più forti all’interno dell’Unione con una cooperazione più efficace con i paesi terzi in materia di rimpatrio e riammissione, nel quadro di un approccio globale alla gestione della migrazione. Questo approccio consente di riunire tutte le politiche nei settori della migrazione, dell’asilo, dell’integrazione e della gestione delle frontiere, riconoscendo che la loro efficacia complessiva dipende dai progressi compiuti su tutti i fronti. Un processo di migrazione più rapido e fluido e una governance più forte delle politiche in materia di migrazione e frontiere, la cooperazione con i paesi terzi, anche per quanto riguarda l’attuazione degli accordi e delle intese di riammissione dell’UE, con l’ausilio di moderni sistemi informatici e del sostegno delle agenzie competenti dell’UE, renderanno più efficaci e sostenibili le procedure di rimpatrio.

(5)Il Consiglio europeo ha costantemente sottolineato l’importanza di una politica unificata, globale ed efficace dell’Unione in materia di rimpatrio e riammissione, invitando a intervenire rapidamente per garantire rimpatri efficaci dall’Unione europea mediante un’accelerazione delle relative procedure. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato gli Stati membri a riconoscere le rispettive decisioni di rimpatrio (3).

(6)La comunicazione della Commissione del 10 febbraio 2021«Rafforzare la cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione nell’ambito di una politica migratoria dell’UE equa, efficace e globale» (4) ha individuato gli ostacoli che impediscono un rimpatrio effettivo, indicando che, per sormontarli, sono necessarie procedure migliori, che riducano la frammentazione degli approcci nazionali, oltre a una più stretta cooperazione e una maggiore solidarietà tra tutti gli Stati membri. Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, istituito dal regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio (5), e le informazioni raccolte attraverso la rete europea sulle migrazioni (6), istituita dalla decisione 2008/381/CE del Consiglio, hanno consentito una valutazione globale di come gli Stati membri attuino la politica dell’Unione in materia di rimpatrio e l’individuazione delle lacune e degli ostacoli esistenti.

(7)In considerazione delle persistenti sfide nel settore del rimpatrio, e in attesa della conclusione dei negoziati legislativi, in particolare sulla proposta di rifusione della direttiva 2008/115/CE, si raccomandano interventi supplementari per migliorare ulteriormente l’applicazione efficace ed efficiente del quadro giuridico in vigore.

(8)La raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione (7), che propone una serie di misure e azioni per rendere più efficaci i rimpatri nell’attuazione della direttiva 2008/115/CE, rimane pertinente e dovrebbe continuare a orientare gli Stati membri nell’attuazione di procedure di rimpatrio più rapide. La raccomandazione (UE) 2017/432 è stata integrata nella raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione (8), consentendo così una valutazione continua della sua attuazione nell’ambito del meccanismo di valutazione e monitoraggio dell’applicazione dell’acquis di Schengen.

(9)In quanto pietra miliare per la creazione un sistema comune dell’UE in materia di rimpatri, il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio può facilitare e accelerare le procedure di rimpatrio per lo Stato membro competente per il rimpatrio e rafforzare la cooperazione e la fiducia reciproca tra gli Stati membri per migliorare ulteriormente la convergenza tra gli stessi nella gestione della migrazione. Il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio precedentemente emesse in un altro Stato membro può inoltre contribuire a scoraggiare la migrazione irregolare e i movimenti secondari non autorizzati all’interno dell’Unione. La direttiva 2001/40/CE del Consiglio (9) stabilisce un quadro per il riconoscimento reciproco. Tale quadro è stato integrato dalla decisione 2004/191/CE del Consiglio (10) che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/40/CE, anticipando gran parte del sostegno che è stato poi sviluppato a livello dell’UE. Dei progressi in materia di riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio dovrebbero inoltre tenere conto le discussioni in corso sulla proposta di rifusione della direttiva 2008/115/CE presentata dalla Commissione.

(10)La mancanza di un sistema unionale che permetta di appurare se un cittadino di paese terzo fermato sia già oggetto di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro ha in precedenza ostacolato il ricorso al riconoscimento reciproco.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.086.01.0058.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A086%3ATOC

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