Regolamento d’Es. (UE) 2023/668 della Commissione del 22 marzo 2023 relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole.

Giustizia 2222

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Komagataella phaffii ATCC PTA-127053. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole per la produzione di uova, da classificare nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione».

(4)Nel parere del 29 giugno 2022 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Autorità) ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 non ha un’incidenza negativa sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Per quanto riguarda le specie bersaglio, l’Autorità ha concluso che l’additivo è sicuro e può essere efficace per le galline ovaiole quando è aggiunto ai mangimi a 45 000 U/kg e che le conclusioni sulle galline ovaiole possono essere estese a tutte le specie avicole per la produzione di uova.

(5)L’Autorità ha concluso che tale additivo non è irritante per gli occhi e la pelle, ma è considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie.

(6)L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato. La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti negativi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.084.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A084%3ATOC

Foto:

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