LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione. Sulla base della definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2015/2283, un alimento tradizionale da un paese terzo è considerato un nuovo alimento.
(2)A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.
(3)Il 26 marzo 2020 la società Kawanasi Sehat Dasacatur, PT («richiedente») ha notificato alla Commissione l’intenzione di immettere sul mercato dell’Unione la frutta a guscio secca di Canarium indicum L. («Kenari») quale alimento tradizionale da un paese terzo, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto che l’alimento in esame sia utilizzato come tale o aggiunto come ingrediente a cereali e prodotti di panetteria, dolciumi, snack e piatti preparati destinati alla popolazione in generale.
(4)La notifica è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. In particolare, i dati presentati dal richiedente dimostrano che la frutta a guscio secca di Canarium indicum L. vanta una storia di uso sicuro come alimento nella regione indonesiana delle Isole Molucche.
(5)A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, il 13 giugno 2022 la Commissione ha inoltrato la notifica valida agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).
(6)Entro il termine di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 né gli Stati membri né l’Autorità hanno presentato alla Commissione obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza all’immissione sul mercato dell’Unione dell’alimento in esame.
(7)L’11 novembre 2022 l’Autorità ha pubblicato la sua relazione tecnica relativa alla notifica della frutta a guscio secca di Canarium indicum L. quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283 (3). In tale relazione l’Autorità ha concluso che i dati disponibili sulla composizione e sulla storia dell’uso richiesto della frutta a guscio secca di Canarium indicum L. non destano preoccupazioni in materia di sicurezza.
(8)Nella sua relazione l’Autorità ha inoltre osservato che, sulla base di una quantità limitata di dati pubblicati sull’allergia alimentare connessa alla frutta a guscio di Canarium indicum L., dopo il consumo di quest’ultima si possono prevedere reazioni allergiche. In particolare, gli studi hanno evidenziato una reattività crociata della frutta a guscio di Canarium indicum L. con le nocciole, gli anacardi e i pistacchi. È importante che le informazioni relative alla presenza di alimenti che possono provocare reazioni allergiche siano fornite in modo chiaro per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli per la loro sicurezza. È pertanto opportuno che la frutta a guscio di Canarium indicum L. messa a disposizione dei consumatori sia adeguatamente etichettata in conformità ai requisiti di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2015/2283 e in virtù del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(9)È pertanto opportuno che la Commissione autorizzi l’immissione sul mercato dell’Unione della frutta a guscio secca di Canarium indicum L. quale alimento tradizionale da un paese terzo e aggiorni di conseguenza l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.
(10)La frutta a guscio secca di Canarium indicum L. dovrebbe essere inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 quale alimento tradizionale da un paese terzo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1.La frutta a guscio secca di Canarium indicum L. è autorizzata a essere immessa sul mercato dell’Unione.
La frutta a guscio secca di Canarium indicum L. è inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 quale alimento tradizionale da un paese terzo.
2.L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.084.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A084%3ATOC
Foto:
Istockphoto (by Getty Images)
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