LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 14,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
(2)Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(3)Tali elenchi possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
(4)Nel gennaio 2019 è stata presentata una domanda di autorizzazione dei glicosidi steviolici glucosilati come nuovo additivo alimentare da utilizzare come edulcorante. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
(5)I glicosidi steviolici glucosilati sono prodotti mediante bioconversione enzimatica, utilizzando la ciclomaltodestrina glucanotransferasi che catalizza il trasferimento di glucosio dall’amido alle miscele arricchite di uno o più singoli glicosidi steviolici ottenuti da estratti purificati di foglie di Stevia rebaudiana. Consistono di una miscela di glicosidi steviolici glucosilati contenenti 1-20 unità di glucosio supplementari legate ai glicosidi steviolici d’origine. Presentano un profilo di dolcezza migliore rispetto agli altri edulcoranti autorizzati, compresi i glicosidi steviolici da Stevia (E 960a).
(6)L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha valutato la sicurezza dei glicosidi steviolici glucosilati e ha formulato il suo parere il 15 dicembre 2021 (4). L’Autorità ha ritenuto che il metabolismo dei glicosidi steviolici glucosilati fosse sufficientemente simile a quello dei glicosidi steviolici già autorizzati e che pertanto la loro sicurezza come additivo alimentare fosse supportata dai dati tossicologici precedentemente valutati dall’Autorità per i glicosidi steviolici (E 960a). Sulla base dei dati forniti all’Autorità (5) l’enzima ciclomaltodestrina glucanotransferasi (EC 2.4.1.19) ottenuto da un ceppo non geneticamente modificato di Anoxybacillus caldiproteolyticus e destinato a essere utilizzato nella produzione di glicosidi steviolici modificati non desta preoccupazioni per la sicurezza alle condizioni d’uso previste. L’Autorità ha concluso che non sussistono preoccupazioni per la sicurezza derivanti dall’uso di glicosidi steviolici glucosilati come additivo alimentare per gli stessi usi proposti e agli stessi livelli d’uso dei glicosidi steviolici (E 960a – 960c) impiegati come edulcoranti.
(7)È pertanto opportuno autorizzare l’additivo alimentare «glicosidi steviolici glucosilati» (E 960d) come edulcorante nelle categorie alimentari in cui sono attualmente autorizzati i glicosidi steviolici (E 960a – 960c), agli stessi livelli massimi.
(8)Poiché i glicosidi steviolici glucosilati vengono inseriti per la prima volta nell’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, è opportuno includerne le specifiche nel regolamento (UE) n. 231/2012.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.065.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A065%3ATOC
Foto:
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