LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione (3) stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti ad alto rischio.
(3)A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi sono stati inseriti in un elenco provvisorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Tale elenco comprende il genere Ligustrum L.
(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione (4) stabilisce misure fitosanitarie per l’introduzione nel territorio dell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, ma per i quali non sono stati ancora interamente valutati i rischi sanitari. Ciò è dovuto al fatto che uno o più organismi nocivi ospitati da tali piante non sono ancora stati inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (5), ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi a seguito di un’ulteriore valutazione dei rischi completa.
(5)Il 3 dicembre 2021 il Regno Unito (6) ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell’Unione di grandi piante topiarie sempreverdi di Ligustrum delavayanum innestate su portainnesti di Ligustrum japonicum, coltivate in vasi, di massimo 20 anni e con un diametro massimo di 18 cm alla base del fusto. Tale domanda era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.
(6)Il 28 settembre 2022 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante da impianto di Ligustrum delavayanum e delle piante da impianto di Ligustrum japonicum, in substrato colturale, di massimo 20 anni e con un diametro massimo di 18 cm alla base del fusto, indipendentemente dal fatto che siano innestate o no («le piante in questione») (7). L’Autorità ha individuato Bemisia tabaci, Diaprepes abbreviatus, Epiphyas postvittana e Scirtothrips dorsalis quali organismi nocivi pertinenti per dette piante e ha stimato la probabilità che la merce sia indenne da tali organismi nocivi.
(7)Sulla base di tale parere, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante in questione si considera ridotto a un livello accettabile, a condizione che siano applicate adeguate misure per affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi in relazione a tali piante e che siano soddisfatte le corrispondenti prescrizioni particolari di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
(8)Le misure descritte dal Regno Unito nel fascicolo tecnico sono considerate sufficienti per ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall’introduzione delle piante in questione nel territorio dell’Unione. Dette misure dovrebbero pertanto essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l’importazione al fine di garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione dall’introduzione delle piante in questione.
(9)Di conseguenza le piante in questione non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.065.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A065%3ATOC
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