Regolamento Delegato (UE) 2023/444 della Commissione del 16 dicembre 2022 che integra la Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio con misure volte ad assicurare un accesso efficace ai servizi di emergenza.

Giustizia 2222

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (1), in particolare l’articolo 109, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 109, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/1972, onde assicurare un accesso efficace ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza dirette al numero unico di emergenza europeo «112» negli Stati membri, la Commissione è tenuta ad adottare atti delegati, il primo dei quali deve essere adottato entro il 21 dicembre 2022. Tali atti delegati devono integrare i paragrafi 2, 5 e 6 dell’articolo 109 della direttiva per quanto riguarda le misure necessarie a garantire la compatibilità, l’interoperabilità, la qualità, l’affidabilità e la continuità delle comunicazioni di emergenza nell’Unione in relazione alle soluzioni relative alle informazioni sulla localizzazione del chiamante, all’accesso per gli utenti finali con disabilità e all’instradamento al centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) più idoneo.

(2)Le comunicazioni di emergenza sono un elemento importante per il perseguimento della sicurezza pubblica, dell’incolumità pubblica e della salute pubblica. Da oltre 30 anni i cittadini dell’Unione si affidano al numero unico di emergenza europeo «112» per l’accesso ai servizi di emergenza. Dovrebbero continuare a poterlo fare anche nel mondo digitale. Ai cittadini dovrebbero essere fornite in modo tempestivo e completo le informazioni contestuali necessarie per affrontare una situazione di emergenza. L’elevato livello di connettività previsto dalla trasformazione digitale dell’Europa, come indicato nella decisione che istituisce il programma strategico per il 2030 «Percorso per il decennio digitale» (2), sta determinando una migrazione tecnologica dei servizi di comunicazione elettronica utilizzati dai cittadini, in particolare dalle persone con disabilità, verso tecnologie completamente IP. La migrazione dalle tecnologie a commutazione di circuito a quelle a commutazione di pacchetto nelle reti di comunicazione elettronica dà il via all’implementazione di servizi vocali tramite tecnologie VoIP gestite su rete fissa e mobile basate su un sottosistema multimediale IP, come Voice over Long Term Evolution (VoLTE), Voice over New Radio (VoNR in 5G) e Voice over Wi-Fi (VoWiFi). Le tecnologie a commutazione di pacchetto consentono anche servizi basati su testo e video, come il testo in tempo reale e i servizi di conversazione globale. Questi servizi di comunicazione basati su IP non possono essere supportati dalle reti a commutazione di circuito preesistenti, come le reti 2G e 3G, che sono in fase di dismissione. Pertanto è necessario che anche le comunicazioni di emergenza migrino alle tecnologie a commutazione di pacchetto. Il presente regolamento si propone di garantire che in tale processo di trasformazione siano assicurate la qualità e l’affidabilità delle comunicazioni di emergenza.

(3)L’obiettivo dei servizi di emergenza è quello di evitare, mitigare o gestire gli effetti degli incidenti in situazione di emergenza attraverso interventi di emergenza. Il tempo necessario per l’intervento di emergenza ha un impatto fondamentale sull’esito degli incidenti in situazione di emergenza. Un intervento di emergenza efficace richiede una mobilitazione rapida delle risorse di intervento in grado di affrontare efficacemente l’incidente in situazione di emergenza e un arrivo rapido sul luogo dell’intervento.

(4)L’obiettivo delle comunicazioni di emergenza è quello di consentire agli utenti finali di accedere ai servizi di emergenza per richiedere e ricevere aiuti d’emergenza da tali servizi. Mentre le comunicazioni di emergenza sono stabilite tra l’utente finale e lo PSAP, spetterebbe allo PSAP più idoneo trattare le informazioni ricevute e trasmettere la richiesta ai servizi di emergenza, assicurando così l’accesso a questi servizi. A seconda dell’organizzazione nazionale dei sistemi PSAP e dei servizi di emergenza, gli PSAP e i servizi di emergenza possono essere entità sovrapposte o autonome.

(5)Per consentire l’accesso ai servizi di emergenza, le comunicazioni di emergenza efficaci dovrebbero garantire sia la comunicazione tempestiva tra l’utente finale e lo PSAP più idoneo, sia la disponibilità tempestiva di informazioni contestuali, comprese quelle relative alla localizzazione del chiamante. Le informazioni contestuali contribuiscono alla descrizione dell’incidente in situazione di emergenza, ad esempio l’ambiente fisico, le condizioni e le capacità delle persone coinvolte, la localizzazione dell’incidente ecc. La disponibilità e l’esattezza delle informazioni contestuali consentono di individuare tempestivamente le risorse di intervento appropriate e di arrivare rapidamente sul luogo dell’intervento, ad esempio qualora sia disponibile la localizzazione precisa del chiamante. Queste informazioni possono essere trasmesse ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza dell’utente finale od ottenute automaticamente dal dispositivo dell’utente finale o dalla rete.

(6)La localizzazione del chiamante è uno dei tipi di informazioni contestuali più importanti associati alle comunicazioni di emergenza ed esercita un notevole impatto sulla loro efficacia. L’esattezza e l’affidabilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante influiscono sul tempo necessario per individuare il luogo dell’emergenza e per l’arrivo sul posto dei servizi di emergenza.

(7)La direttiva (UE) 2018/1972 impone alle autorità di regolamentazione competenti di stabilire i criteri per l’esattezza e l’affidabilità della localizzazione del chiamante. Tali criteri rappresentano i livelli minimi di esattezza e affidabilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante che devono essere attuati sul territorio dello Stato membro attraverso tecnologie di localizzazione basata sulla rete e derivante da dispositivi mobili. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea (3), i criteri dovrebbero garantire, nei limiti della fattibilità tecnica, la localizzazione della posizione del chiamante con tutta l’affidabilità e la precisione necessarie a permettere ai servizi di emergenza di venirgli utilmente in soccorso. La combinazione di tali tecnologie garantisce che, anche quando una soluzione per la localizzazione del chiamante derivante da dispositivi mobili non riesce a rendere disponibili le informazioni sulla localizzazione del chiamante allo PSAP più idoneo, i servizi di emergenza possano fare affidamento sulla localizzazione basata sulla rete per venire utilmente in soccorso all’utente finale, in linea con i criteri per l’esattezza e l’affidabilità della localizzazione del chiamante stabiliti dagli Stati membri. I criteri di localizzazione del chiamante che non consentono di stabilire livelli minimi di esattezza e affidabilità possono dare luogo a un’attuazione che non garantisce che i servizi di emergenza ricevano informazioni sulla localizzazione del chiamante che possono effettivamente utilizzare. Dovrebbe spettare agli Stati membri valutare l’effetto combinato delle soluzioni tecnicamente fattibili relative alla localizzazione del chiamante e stabilire criteri minimi per l’esattezza e l’affidabilità della localizzazione del chiamante che, se attuati, consentirebbero ai servizi di emergenza di intervenire utilmente. L’utilità dell’esattezza delle informazioni sulla localizzazione del chiamante potrebbe variare a seconda dell’area da cui proviene la comunicazione di emergenza (ad esempio urbana o rurale) ed essere rispecchiata di conseguenza nei criteri stabiliti. Per assicurare un approccio armonizzato all’interno dell’Unione riguardo alla definizione di criteri di esattezza e affidabilità che garantiscano un livello minimo di informazioni contestuali, è necessario definire i parametri che le autorità di regolamentazione competenti dovrebbero prendere in considerazione nella definizione di tali criteri. È inoltre importante ricordare che in virtù del principio di leale collaborazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, le autorità di regolamentazione competenti sono tenute a collaborare nella definizione dei criteri di esattezza e affidabilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante, consultando l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) o altri consessi competenti a fornire consulenza a riguardo, al fine di garantire la piena efficacia dell’articolo 109, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/1972.

(8)L’esattezza delle informazioni sulla localizzazione del chiamante può essere espressa come raggio massimo dell’area di ricerca dell’intervento presentato ai servizi di emergenza. I tempi di intervento in caso di emergenza potrebbero essere ridotti in modo significativo se lo PSAP più idoneo disponesse di informazioni sulla localizzazione del chiamante basata sulla rete e derivante da dispositivi mobili esatte e affidabili, soprattutto quando gli utenti finali che richiedono assistenza di emergenza non sono in grado di specificare la loro posizione. Pertanto, per le reti fisse, gli Stati membri dovrebbero esprimere i livelli minimi di esattezza da attuare sul loro territorio come informazioni sulla localizzazione del chiamante relative all’indirizzo fisico del punto terminale di rete, ad esempio facendo riferimento concretamente all’indirizzo stradale, all’appartamento, al piano o a informazioni simili. Per le reti mobili tali livelli minimi dovrebbero essere espressi in metri per indicare il raggio massimo dell’area di ricerca orizzontale che si presenta ai servizi di emergenza ai fini dell’intervento. Se applicabile e tecnicamente fattibile, anche il criterio di accuratezza altimetrica o verticale dovrebbe essere espresso in metri. Gli Stati membri dovrebbero valutare se sia possibile applicare tali parametri ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero indipendenti dalla rete, quando questi sono utilizzati nelle reti fisse o mobili.

(9)L’affidabilità della localizzazione del chiamante dovrebbe riguardare due aspetti delle relative informazioni: lo stabilimento e la trasmissione. L’affidabilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante dovrebbe essere stabilita in base alle misurazioni statistiche che indicano il tasso di successo con cui la posizione effettiva del dispositivo che origina la comunicazione di emergenza corrisponde all’area fisica indicata sulla base delle informazioni sulla localizzazione del chiamante. Una comunicazione di emergenza dovrebbe attivare le informazioni sulla localizzazione del chiamante sia basata sulla rete sia derivante da dispositivi mobili, quando queste ultime sono disponibili. L’affidabilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante per i servizi di emergenza dovrebbe essere stabilita come effetto combinato di queste due tecnologie. L’affidabilità della trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante dovrebbe essere espressa come il tasso di successo con cui la soluzione tecnica trasmette le informazioni sulla localizzazione del chiamante allo PSAP più idoneo. Il tasso di successo dipende dalle capacità della rete di trasmettere le informazioni, in caso di localizzazione del chiamante basata sulla rete, o dall’interoperabilità tra il dispositivo e le risorse di rete per consentire la trasmissione, in caso di localizzazione del chiamante derivante da dispositivi mobili, nonché dalle capacità dello PSAP più idoneo di ricevere le informazioni.

(10)Per consentire alla Commissione di monitorare i criteri di localizzazione del chiamante stabiliti in conformità del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero riferire in merito all’adozione dei criteri e spiegare in che modo hanno tenuto conto dei parametri stabiliti nel presente regolamento.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.065.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A065%3ATOC

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