LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1)(«regolamento di base», in particolare l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.DOMANDA
(1)Il 26 aprile 2022 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata aggiornata il 14 ottobre 2022.
(2)La domanda è stata presentata da Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. («richiedente»), produttore esportatore di melamina della Repubblica popolare cinese («PRC»).
2.PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME
(3)Il prodotto oggetto del riesame è costituito da melamina, attualmente classificata con il codice NC 2933 61 00 e originaria della RPC.
(4)La melamina è una polvere cristallina bianca ottenuta dall’urea. È principalmente utilizzata per laminati, polveri da stampaggio, pannelli a base di legno e resine per rivestimenti.
3.MISURE IN VIGORE
(5)Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 del Consiglio (2) ed esteso dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 della Commissione (3). Il dazio era stato imposto sotto forma di un prezzo minimo all’importazione («PMI») per i produttori esportatori che hanno collaborato e di un dazio fisso per tonnellata per tutti gli altri produttori esportatori.
(6)Il 1o luglio 2022 la Commissione ha aperto un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di melamina originaria della RPC, a seguito di una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (4).
4.MOTIVAZIONE DEL RIESAME
(7)Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che non ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta in base al quale sono state istituite le misure antidumping (dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009).
(8)Il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che non è collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame soggetti ai dazi antidumping in vigore.
(9)Infine, il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che ha iniziato a esportare il prodotto oggetto del riesame nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta su cui si sono basate le misure antidumping.
5.PROCEDURA
5.1.Apertura
(10)La Commissione ha esaminato le prove disponibili e ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare un margine di dumping individuale del richiedente. Qualora siano accertate pratiche di dumping, la Commissione determinerà il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato dal richiedente.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.064.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A064%3ATOC
Foto:
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