Regolamento Delegato (UE) 2023/439 della Commissione del 16 dicembre 2022 che modifica l’allegato del Regolamento (UE) n. 609/2013 del PE e del Consiglio per consentire l’uso del nicotinamide riboside cloruro quale fonte di niacina negli alimenti.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)L’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 stabilisce un elenco dell’Unione di sostanze che possono essere aggiunte a una o più delle categorie di prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(2)Conformemente al regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il regolamento di esecuzione (UE) 2020/16 della Commissione (3) ha autorizzato l’immissione sul mercato del nicotinamide riboside cloruro quale nuovo alimento per l’uso negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), destinati alla popolazione adulta.

(3)A seguito della presentazione di una domanda di estensione dell’uso del nicotinamide riboside cloruro quale nuovo alimento al fine di includervi anche l’uso a fini nutrizionali quale fonte di niacina, in particolare negli alimenti a fini medici speciali e nei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») di formulare un parere su tale estensione dell’uso conformemente al regolamento (UE) 2015/2283 e, a seguito dell’esito di tale valutazione, di valutare, nel contesto del regolamento (UE) n. 609/2013, la sicurezza e la biodisponibilità di tale sostanza se aggiunta agli alimenti in questione. Il 14 settembre 2021 l’Autorità ha adottato un parere scientifico relativo all’estensione dell’uso del nicotinamide riboside cloruro quale nuovo alimento (5). In tale parere l’Autorità ha concluso che il nicotinamide riboside cloruro è sicuro quanto la nicotinamide pura per l’uso negli alimenti a fini medici speciali e nei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. L’Autorità ha inoltre confermato la biodisponibilità della nicotinamide, una forma di niacina, ottenuta dal nicotinamide riboside cloruro.

(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1160 della Commissione (6) ha autorizzato il nicotinamide riboside cloruro per l’uso, tra gli altri prodotti, negli alimenti a fini medici speciali e nei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento, a determinate condizioni.

(5)La Commissione ritiene che il parere dell’Autorità presenti motivazioni sufficienti per stabilire che il nicotinamide riboside cloruro quale fonte di niacina non desta preoccupazioni per la sicurezza se utilizzato negli alimenti a fini medici speciali e nei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, alle condizioni stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/1160 della Commissione. È pertanto opportuno consentire l’uso del nicotinamide riboside cloruro quale fonte di niacina negli alimenti a fini medici speciali e nei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. Tale sostanza dovrebbe pertanto essere inserita nell’elenco dell’Unione delle sostanze che possono essere aggiunte a determinate categorie di prodotti alimentari, di cui all’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.064.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A064%3ATOC

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