LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato del codice doganale,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 dispone che tutti gli scambi di informazioni tra autorità doganali nonché tra operatori economici e autorità doganali e l’archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale siano effettuati mediante procedimenti informatici. A tal fine, e a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, la Commissione definisce requisiti comuni in materia di dati.
(2)L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 prevede, per la Commissione, la possibilità di adottare, in casi eccezionali, decisioni che autorizzano uno o più Stati membri a derogare all’uso di procedimenti informatici per lo scambio e l’archiviazione di informazioni, se tale deroga, concessa per un periodo di tempo specifico, è giustificata dalla situazione specifica degli Stati membri che ne fanno richiesta.
(3)La decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (2) stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (in appresso «il programma di lavoro»). Il programma di lavoro elenca i sistemi elettronici da sviluppare e le date in cui si ritiene che saranno operativi. Tale programma specifica, tra l’altro, l’attuazione e la finestra di utilizzazione del sistema di controllo delle importazioni 2 (in appresso «ICS2») a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, e degli articoli 16, 46, 47 e da 127 a 132 del regolamento (UE) n. 952/2013.
(4)Inoltre l’articolo 278, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 specifica il termine entro il quale possono essere utilizzati, su base transitoria, mezzi diversi dai procedimenti informatici per attuare le disposizioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata e sull’analisi dei rischi in relazione all’entrata delle merci nel territorio doganale dell’Unione.
(5)Conformemente al programma di lavoro, a partire dal 1o marzo 2023 gli Stati membri devono essere pronti a utilizzare il sistema nazionale di accesso come componente nazionale della versione 2 dell’ICS2 al fine di scambiare e archiviare le dichiarazioni sommarie di entrata raccolte dagli operatori economici per le merci trasportate per via aerea e devono concedere a questi ultimi la possibilità di collegarsi al sistema entro la finestra di utilizzazione fino al 2 ottobre 2023 e, a decorrere dalla data della connessione, di presentare dichiarazioni sommarie di entrata usando tale sistema.
(6)Tuttavia si sono verificati tre sviluppi importanti e parzialmente imprevisti che hanno avuto un impatto significativo sulle risorse degli Stati membri e le hanno sottoposte a sfide complementari. La pandemia di COVID-19 ha causato notevoli ritardi negli sviluppi informatici in Austria, Francia, Grecia e Paesi Bassi. Il recesso del Regno Unito dall’Unione europea e il conseguente aumento del numero di dichiarazioni doganali hanno indotto la Francia e i Paesi Bassi a modificare le risorse e le priorità. Le conseguenze finanziarie dell’invasione russa dell’Ucraina sulle attività doganali dei paesi confinanti o geograficamente vicini hanno ulteriormente aggravato la situazione e hanno portato alla necessità di risorse supplementari in Austria. In particolare difficoltà in materia di appalti e gare d’appalto, nonché questioni relative al bilancio e al personale derivanti dalle circostanze summenzionate, hanno avuto un impatto significativo sulla capacità degli Stati membri di rispettare i termini, come segnalato da Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Polonia, Romania e Svezia.
(7)Tali circostanze specifiche hanno causato ritardi significativi negli sviluppi informatici in corso e hanno impedito ad alcuni Stati membri di completare l’introduzione dei mezzi informatici per la componente «sistema nazionale di accesso» della versione 2 dell’ICS2 entro il 1o marzo 2023. Pertanto il 16 maggio 2022 l’Estonia, il 19 maggio 2022 i Paesi Bassi, il 25 maggio 2022 la Romania, il 3 giugno 2022 la Grecia, il 7 giugno 2022 la Francia, il 23 settembre 2022 la Danimarca, il 28 ottobre 2022 l’Austria, il 15 dicembre 2022 la Svezia, il 19 dicembre 2022 il Belgio, il 22 dicembre 2022 il Lussemburgo, il 23 dicembre 2022 la Croazia e il 23 gennaio 2023 la Polonia hanno chiesto di utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 952/2013.
(8)Conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento precitato, tali deroghe non dovrebbero pregiudicare lo scambio di informazioni tra lo Stato membro al quale sono indirizzate e gli altri Stati membri né lo scambio e l’archiviazione di informazioni in altri Stati membri ai fini dell’applicazione della normativa doganale. L’Austria, il Belgio, la Croazia, la Danimarca, l’Estonia, la Francia, la Grecia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Polonia, la Romania e la Svezia devono notificare alla Commissione i progressi compiuti nell’utilizzazione del sistema nazionale di accesso della versione 2 dell’ICS2 in relazione alle merci trasportate per via aerea nell’ambito del processo di comunicazione dei progressi di cui all’articolo 278 bis del regolamento (UE) n. 952/2013. Occorre garantire la comunicazione e la condivisione delle informazioni relative alla pianificazione nazionale di cui all’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.
(9)Data l’importanza del sistema ICS2 nell’istituire un approccio integrato dell’UE per rafforzare la gestione dei rischi doganali e garantire la sicurezza preliminare delle merci, agevolando nel contempo il libero flusso degli scambi legittimi, e a causa della natura e della complessità del sistema ICS2, le modifiche necessarie per l’allineamento ai requisiti del codice doganale dell’Unione hanno ripercussioni anche su altri sistemi informatici ad essi correlati o da essi dipendenti. La durata della deroga dovrebbe pertanto essere limitata allo stretto necessario. In tale contesto e considerando sia l’impatto delle circostanze eccezionali che hanno causato ritardi negli sviluppi informatici in corso della versione 2 dell’ICS2 negli Stati membri sia lo stato attuale di tali sviluppi, la deroga dovrebbe durare al più tardi fino al 30 giugno 2023,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1.Gli Stati membri possono utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici nell’ambito della componente comune della versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 182 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3) (in appresso «ICS2») fino al 30 giugno 2023, a condizione che l’uso di mezzi diversi dai procedimenti informatici non pregiudichi lo scambio di informazioni tra lo Stato membro e gli altri Stati membri né lo scambio e l’archiviazione di informazioni in altri Stati membri ai fini dell’applicazione della normativa doganale.
2.Onde soddisfare la condizione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri utilizzano il sistema elettronico di cui all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 («CRMS») per scambiare informazioni come segue:
a)le autorità doganali degli Stati membri alle quali sono state comunicate le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata tramite l’ICS2, di cui all’articolo 186, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, comunicano i risultati della loro analisi dei rischi all’ufficio doganale di prima entrata nello Stato membro cui è concessa una deroga di cui al paragrafo 1;
b)l’ufficio doganale di prima entrata di cui all’articolo 186, paragrafo 7, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 comunica la raccomandazione di controllare le merci a un ufficio doganale, di cui al medesimo paragrafo, secondo comma, di uno Stato membro cui è concessa la deroga di cui al paragrafo 1;
c)l’ufficio doganale di cui all’articolo 186, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, di uno Stato membro cui è concessa la deroga di cui al paragrafo 1, comunica la decisione relativa al controllo delle merci di cui alla lettera b) a tutti gli uffici doganali potenzialmente interessati dal movimento delle stesse;
d)l’ufficio doganale di uno Stato membro cui è concessa la deroga di cui al paragrafo 1 comunica i risultati del controllo da esso effettuato alle altre autorità doganali degli Stati membri, conformemente all’articolo 186, paragrafo 7 bis, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 1o marzo 2023 al 30 giugno 2023.
Articolo 3
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Romania e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2023
Per la Commissione
Paolo GENTILONI
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.063.01.0056.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A063%3ATOC
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