LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) a decorrere dal 16 luglio 2022.
(2)In conformità all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1009 un concime inorganico solido semplice a base di macroelementi contenente solo calcio come macroelemento dichiarato deve contenere almeno il 12 % in massa di calcio espresso come ossido di calcio.
(3)Il regolamento (UE) 2020/1666 della Commissione (3) ha modificato il regolamento (CE) n. 2003/2003 introducendo il chelato di calcio di acido imminodisuccinico (Ca-IDHA) come nuovo tipo di concime CE. Il tenore minimo di nutrienti in tale concime è pari al 9 % di ossido di calcio.
(4)Il Ca-IDHA è un concime che fornisce alle piante il macroelemento calcio. Nel valutare le condizioni per il suo inserimento nel regolamento (CE) n. 2003/2003, questo tipo di concimi CE è risultato efficiente dal punto di vista agronomico. Il regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbe essere modificato per tenere conto dello sviluppo tecnico successivo alla sua adozione e il tenore minimo di ossido di calcio nei concimi inorganici solidi semplici a base di macroelementi dovrebbe pertanto essere ridotto dal 12 % al 9 %. La riduzione del tenore minimo di ossido di calcio introdurrebbe questo tipo di concime nell’ambito di applicazione delle norme di armonizzazione e faciliterebbe in tal modo la sua libera circolazione nel mercato unico. Tale adeguamento è legato ai criteri di efficienza agronomica dei concimi e non riduce gli elevati standard di protezione della salute umana e dell’ambiente stabiliti nel regolamento (UE) 2019/1009.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1009,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nella parte II, nella categoria PFC 1(C)(I)(a)(i), punto 2, dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1009, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
9% in massa di ossido di calcio (CaO) totale,».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.059.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A059%3ATOC
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