Decisione (PESC) 2023/408 del Consiglio del 23 febbraio 2023 che modifica la Decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC (1).

(2)Il Consiglio continua a essere fortemente preoccupato per la situazione in Siria. Dopo oltre un decennio, il conflitto in Siria è lungi dall’essere terminato e rimane una fonte di sofferenza e instabilità. Il tragico terremoto del 6 febbraio 2023 aumenta ulteriormente le sofferenze della popolazione siriana.

(3)Nelle sue conclusioni del 9 febbraio 2023 il Consiglio europeo ha espresso il suo più profondo cordoglio alle vittime del tragico terremoto del 6 febbraio 2023 e la propria solidarietà alle popolazioni di Turchia e Siria. Il Consiglio europeo ha ribadito la disponibilità dell’Unione a fornire ulteriore assistenza per alleviare le sofferenze in tutte le regioni colpite. Ha invitato tutti a garantire l’accesso umanitario alle vittime del terremoto in Siria, indipendentemente dal luogo in cui si trovano, e ha invitato la comunità umanitaria, sotto l’egida delle Nazioni Unite, a garantire la rapida fornitura di aiuti.

(4)Nelle sue conclusioni del 20 maggio 2021 dal titolo «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’azione umanitaria dell’UE: nuove sfide, stessi principi», il Consiglio ha ribadito il suo impegno a evitare e, ove inevitabile, attenuare al massimo i potenziali effetti negativi indesiderati delle misure restrittive dell’Unione sull’azione umanitaria basata su principi. Il Consiglio ha ribadito che le misure restrittive dell’Unione rispettano tutti gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani, il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei rifugiati. Ha sottolineato l’importanza di rispettare pienamente i principi umanitari e il diritto internazionale umanitario nella politica dell’Unione in materia di sanzioni, anche attraverso l’inclusione coerente di eccezioni umanitarie nei regimi di misure restrittive, ove opportuno, e provvedendo affinché sia istituito un quadro efficace per il ricorso a tali eccezioni da parte delle organizzazioni umanitarie.

(5)Il Consiglio ricorda che le misure restrittive dell’Unione, comprese quelle adottate in considerazione della situazione in Siria, non sono intese a intralciare o impedire la fornitura degli aiuti umanitari, compresa l’assistenza medica. La maggior parte dei settori — tra cui i prodotti alimentari, i medicinali e le attrezzature mediche — non è interessata dalle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria. Inoltre, per quanto riguarda le singole misure, vigono già deroghe che consentono di mettere comunque a disposizione di persone ed entità designate i fondi e le risorse economiche che risultano necessari al solo scopo di fornire soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria. In alcuni casi la prestazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’autorità nazionale competente.

(6)In considerazione della gravità della crisi umanitaria in Siria, esacerbata dal terremoto, e al fine di agevolare il rapido inoltro degli aiuti, è opportuno introdurre per un periodo di sei mesi una deroga al congelamento dei beni delle persone fisiche o giuridiche ed entità designate e alle restrizioni che limitano loro la disponibilità di fondi e risorse economiche, deroga di cui fruiscano le organizzazioni internazionali e determinate categorie di operatori che intervengono in attività umanitarie. Tale deroga dovrebbe applicarsi per un periodo iniziale di sei mesi e non richiede l’autorizzazione preventiva dell’autorità nazionale competente.

(7)È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare alcune misure della presente decisione.

(8)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2023.056.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A056I%3ATOC

Foto:

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