Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/403 della Commissione dell'8 febbraio 2023 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/2447.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 17, primo comma, l’articolo 50, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 100, paragrafo 1, e l’articolo 132, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)L’attuazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013 («il codice») in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (2) ha mostrato che è necessario apportare alcune modifiche a detto regolamento di esecuzione al fine di adeguarlo meglio alle esigenze degli operatori economici e delle autorità doganali nonché di tenere in considerazione gli sviluppi relativi alla prossima fase di introduzione delle versioni 2 e 3 del sistema di controllo delle importazioni (ICS2).

(2)L’articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 disciplina l’uso del sistema doganale di gestione dei rischi per lo scambio di informazioni in materia di rischio fra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione e fra le autorità doganali nonché per l’archiviazione di tali informazioni. In seguito all’introduzione dell’analisi della sicurezza nel sistema ICS2, è necessario modificare detto articolo al fine di consentire agli Stati membri e alla Commissione di scambiarsi le informazioni specifiche necessarie ai fini dell’analisi dei rischi in materia di sicurezza precedente l’arrivo nell’ambito del sistema ICS2.

(3)L’articolo 184 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 stabilisce obblighi di informazione relativi alla fornitura delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di persone diverse dal vettore. A decorrere dalla data stabilita nella parte II dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (3) per l’utilizzazione della versione 2 del sistema ICS2, diventa obbligatoria la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata mediante il sistema ICS2 per le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione per via aerea. Dovrebbe pertanto essere necessario stabilire l’obbligo per il vettore di informare le autorità doganali nel caso in cui un operatore postale di un paese terzo non fornisca le indicazioni richieste ai fini della dichiarazione sommaria di entrata.

(4)A decorrere inoltre dalla data stabilita nella parte II dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 del sistema ICS2, diventa obbligatoria la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata mediante il sistema ICS2 per le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione per ferrovia. Dovrebbe pertanto essere necessario stabilire l’obbligo per il vettore di informare le autorità doganali nel caso in cui chi emette la lettera di vettura per le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione per ferrovia non fornisca le indicazioni richieste ai fini della dichiarazione sommaria di entrata e imporre alla persona che emette la lettera di vettura di informare le altre parti del contratto di trasporto in merito a detta lettera di vettura. Occorre pertanto modificare l’articolo 184 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(5)È necessario allineare gli allegati 32-01, 32-02 e 32-03 nonché la parte II, capi VI e VII, dell’allegato 72-04, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 alla convenzione relativa ad un regime comune di transito (4), al fine di tenere conto dell’adesione dell’Ucraina alla convenzione, a norma della decisione n. 3/2022 del comitato congiunto UE-PTC (5). Tuttavia, al fine di esaurire la scorta esistente di formulari relativi agli impegni del garante, i modelli di formulari di cui agli allegati 32-01, 32-02 e 32-03, validi fino al giorno prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbero continuare a essere di applicazione fino al 1o aprile 2024, subordinatamente ai necessari adattamenti geografici di cui al punto 1 dei predetti allegati e alla menzione del nome e del domicilio eletto del mandatario autorizzato in Ucraina al punto 4 di tali allegati.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.056.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A056%3ATOC

Foto:

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