Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/402 della Commissione che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «CMIT/MIT SOLVENT BASED» in conformità al Regolamento (UE) n. 528/2012 del PE e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il 14 giugno 2017 Dow Europe GmbH («richiedente») ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), in conformità all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione dell’Unione per una famiglia di biocidi denominata «CMIT/MIT SOLVENT BASED», del tipo di prodotto 6, quale descritto nell’allegato V di tale regolamento, per la preservazione di carburante per l’aviazione, petrolio greggio e carburante a distillato medio, confermando per iscritto che l’autorità competente della Francia aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-NN032576-24. Il 16 aprile 2020 il richiedente ha ritirato la domanda per quanto riguarda l’uso di «CMIT/MIT SOLVENT BASED» nei carburanti per l’aviazione. Il 31 ottobre 2020 la domanda è stata trasferita dal richiedente alla società Nutrition & Biosciences Netherlands B.V.

(2)La famiglia di biocidi «CMIT/MIT SOLVENT BASED» comprende prodotti per la preservazione del petrolio greggio disidratato e dei prodotti raffinati (carburanti a distillati medi e leggeri) contenenti 5-cloro-2-metilisotiazol-3(2H)-one e 2-metilisotiazol-3(2H)-one («C(M)IT/MIT») come principio attivo, che è inserito nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)Il 28 agosto 2019 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso, conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all’Agenzia.

(4)Il 7 aprile 2020 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (2), il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «CMIT/MIT SOLVENT BASED» e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, in conformità all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)Nel parere si conclude che «CMIT/MIT SOLVENT BASED» è una famiglia di biocidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 19, paragrafi 1 e 6, di detto regolamento. Il parere comprendeva una posizione di minoranza espressa dal membro nominato dalla Germania, che ha concluso che l’uso di «CMIT/MIT SOLVENT BASED» come preservante per carburanti è in contrasto con la legislazione nazionale di tale Stato membro (decima ordinanza federale sul controllo delle emissioni, §2 (1) e (2), che vieta che i carburanti per veicoli a motore su strada contengano additivi con composti del cloro e del bromo e vieta l’immissione sul mercato di additivi contenenti cloro o bromo poiché tali composti provocano la formazione di diossine durante la combustione del carburante.

(6)Conformemente all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 15 gennaio 2021 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

(7)Al fine di rispondere alle preoccupazioni sulla formazione delle diossine espresse nella posizione di minoranza relativa al parere, il 24 luglio 2020 la Commissione ha chiesto all’Agenzia, a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 528/2012, di esprimere un parere stimando quantitativamente la formazione di diossine e il contributo complessivo alle emissioni di diossine dovuto all’uso della famiglia di biocidi «CMIT/MIT SOLVENT BASED» nei carburanti utilizzati per il trasporto su strada e per vie d’acqua. La Commissione ha inoltre chiesto all’Agenzia di precisare il livello dei rischi per l’ambiente e la salute umana dovuti all’esposizione alle diossine attraverso l’ambiente derivante dall’uso della famiglia di biocidi «CMIT/MIT SOLVENT BASED».

(8)Il 5 luglio 2021 l’Agenzia ha presentato alla Commissione il parere richiesto (3) concludendo che, sebbene le potenziali conseguenze dell’uso del C(M)IT/MIT come preservante nel petrolio e nel carburante non possano essere trascurate, non è possibile trarre conclusioni sull’entità del potenziale contributo dell’uso del C(M)IT/MIT nei carburanti per quanto riguarda l’esposizione alla diossina né sulle potenziali conseguenze sulla salute umana e sull’ambiente di additivi con cloro quale il C(M)IT/MIT nei carburanti.

(9)Gli obiettivi della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione di Stoccolma») (4) e del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sono tutelare la salute umana e l’ambiente dagli inquinanti organici persistenti (POP), tra cui figurano le diossine. La Commissione ritiene che il rifiuto dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «CMIT/MIT SOLVENT BASED» non comporterebbe una diminuzione significativa delle emissioni di diossina rispetto a quanto avverrebbe se tale autorizzazione fosse rilasciata, dato che additivi contenenti cloro identici o simili possono attualmente essere immessi sul mercato dagli Stati membri in applicazione delle misure transitorie del regolamento (UE) n. 528/2012 o potrebbero essere autorizzati nell’ambito di autorizzazioni nazionali rilasciate in conformità al medesimo regolamento. Inoltre, visti gli obiettivi ambiziosi del Green Deal europeo (6) e del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) («Normativa europea sul clima» (8)), finalizzati a conseguire la neutralità climatica entro il 2050, si prevede che il quantitativo complessivo di carburante che può essere potenzialmente trattato con la famiglia di biocidi e sottoposto a combustione nei motori o nei sistemi di riscaldamento diminuirà significativamente nei prossimi decenni. Di conseguenza, l’eventuale formazione di diossine associata all’utilizzo della famiglia di biocidi «CMIT/MIT SOLVENT BASED» diminuirà in misura corrispondente, contribuendo in tal modo a conseguire gli obiettivi della convenzione di Stoccolma e del regolamento (UE) 2019/1021.

(10)Il 16 novembre 2021, in conformità all’articolo 44, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Danimarca ha presentato una richiesta alla Commissione, chiedendo che l’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «CMIT/MIT SOLVENT BASED» non si applichi nel suo territorio, sulla base dei motivi di cui all’articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento, dato che la presenza nel carburante di composti organici alogenati come il C(M)IT/MIT può comportare la formazione di diossine durante la combustione del carburante, che per la preservazione dei carburanti sono disponibili alternative senza composti alogenati e che in Danimarca i preservanti per carburanti non sono utilizzati dalle raffinerie o dalle stazioni di servizio.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.056.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A056%3ATOC

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