IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 88, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce che l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) può trasferire i dati personali a un’autorità di un paese terzo sulla base, tra l’altro, di un accordo internazionale concluso tra l’Unione e tale paese terzo ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
(2)Conformemente alla decisione (UE) 2022/1090 del Consiglio (3), l’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo («accordo») è stato firmato il 30 giugno 2022, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
(3)L’accordo è nell’interesse dell’Unione europea, in quanto mira a consentire il trasferimento dei dati personali tra Europol e le autorità competenti della Nuova Zelanda, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo e proteggere la sicurezza dell’Unione e dei suoi abitanti.
(4)L’accordo garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell’Unione, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale riconosciuto negli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (4), rispettivamente.
(5)L’accordo non interessa né pregiudica il trasferimento di dati personali o altre forme di cooperazione tra le autorità responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.
(6)A norma dell’articolo 218, paragrafo 7, TFUE, è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare a nome dell’Unione le modifiche degli allegati II, III e IV dell’accordo.
(7)L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2016/794 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione.
(8)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(9)Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere 11/2022 il 10 giugno 2022.
(10)È opportuno approvare l’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (5) («accordo»).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 27 dell’accordo. (6)
Articolo 3
Ai fini dell’articolo 28, paragrafo 2, dell’accordo, la posizione da adottare, a nome dell’Unione, sulle modifiche degli allegati II, III e IV dell’accordo è approvata dalla Commissione previa consultazione del Consiglio.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
E. SVANTESSON
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.051.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A051%3ATOC
Foto:
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