Regolamento Delegato (UE) 2023/363 della Commissione del 31 ottobre 2022 che modifica e rettifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel Regolamento Delegato (UE) 2022/1288.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, quarto comma, l’articolo 8, paragrafo 4, quarto comma, l’articolo 9, paragrafo 5, quarto comma, l’articolo 9, paragrafo 6, quarto comma, l’articolo 10, paragrafo 2, quarto comma, l’articolo 11, paragrafo 4, quarto comma, e l’articolo 11, paragrafo 5, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione (2) stabilisce i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo». Esso specifica altresì il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni da fornire nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche, in relazione alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile dei prodotti finanziari. Inoltre, per quanto riguarda i prodotti finanziari che investono in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale ai sensi dell’articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088, il regolamento delegato (UE) 2022/1288 specifica anche le informazioni sul grado di allineamento alla tassonomia da comunicare nei documenti precontrattuali e nelle relazioni periodiche.

(2)Il 9 marzo 2022 è stato adottato il regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione (3), incentrato in particolare sui settori del gas fossile e dell’energia nucleare.

(3)La Commissione ha invitato le autorità europee di vigilanza a proporre congiuntamente modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/1288 in relazione alle informazioni da fornire nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche in merito all’esposizione dei prodotti finanziari verso investimenti in attività che interessano il gas fossile e l’energia nucleare.

(4)Tali modifiche sono necessarie per aumentare la trasparenza e, in tal modo, aiutare i partecipanti ai mercati finanziari e gli investitori a individuare le attività ecosostenibili connesse al gas fossile e all’energia nucleare in cui i prodotti finanziari effettuano investimenti. La comunicazione di informazioni più dettagliate sugli investimenti in tali attività dovrebbe anche favorire la comparabilità delle informative agli investitori. È pertanto opportuno garantire, nei documenti precontrattuali e nelle relazioni periodiche, la trasparenza sugli investimenti in attività ecosostenibili che interessano il gas fossile e l’energia nucleare durante l’intero ciclo di vita dei prodotti finanziari che effettuano tali investimenti. Tali informazioni dovrebbero essere incluse anche nell’informativa pubblicata su siti web. Le autorità europee di vigilanza hanno osservato che la trasparenza in merito agli investimenti nei settori e sottosettori connessi alle attività che interessano il gas fossile e l’energia nucleare è già una condizione prescritta dalle disposizioni che disciplinano le relazioni periodiche a norma del regolamento delegato (UE) 2022/1288.

(5)Occorre chiarire che, per attivare l’applicazione dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è irrilevante che un prodotto finanziario si impegni a investire in attività economiche che contribuiscono a un obiettivo ambientale ai sensi dell’articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088.

(6)Inoltre le autorità europee di vigilanza hanno rilevato la necessità di apportare due modifiche ai rimandi nelle informative periodiche, poiché questi erano errati.

(7)È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/1288.

(8)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorità bancaria europea, dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (autorità europee di vigilanza).

(9)Il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(10)Le modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/1288 rappresentano adeguamenti limitati del quadro normativo vigente e sono necessarie per allineare il quadro in materia di informativa al regolamento delegato (UE) 2022/1214, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023. Tenuto conto della portata limitata delle modifiche e della necessità di garantire la certezza del diritto e la coerenza con l’applicazione dei regolamenti delegati (UE) 2022/1214 e (UE) 2022/1288, lo svolgimento da parte delle autorità europee di vigilanza di consultazioni pubbliche aperte o di analisi dei potenziali costi e benefici connessi sarebbe stato sproporzionato.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.050.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A050%3ATOC

Foto:

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