LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)I regolamenti delegati (UE) 2015/2205 (2), (UE) 2016/592 (3) e (UE) 2016/1178 (4) della Commissione specificano, tra l’altro, le date di decorrenza dell’obbligo di compensazione per i contratti appartenenti alle categorie di derivati OTC di cui agli allegati di tali regolamenti delegati. L’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), di detti regolamenti delegati stabilisce date di applicazione differita dell’obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l’altra nell’Unione. Il differimento di tali date di applicazione si è reso necessario per garantire che tali contratti derivati OTC non fossero soggetti all’obbligo di compensazione prima dell’adozione di un atto di esecuzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.
(2)Ad oggi non è stato ancora adottato alcun atto di esecuzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione all’obbligo di compensazione. L’applicazione dell’obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC che sono stipulati tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l’altra nell’Unione, senza l’adozione dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, avrebbe un impatto economico negativo sulle controparti dell’Unione. Pertanto l’applicazione dell’obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC infragruppo stipulati con una controparte di un paese terzo dovrebbe essere ulteriormente differita.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178.
(4)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (nel seguito l’«ESMA») ha presentato alla Commissione.
(5)Le modifiche dei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 sono adeguamenti limitati del quadro normativo vigente. Data la portata limitata di dette modifiche e l’urgenza della questione, sarebbe considerevolmente sproporzionato lo svolgimento da parte dell’ESMA di consultazioni pubbliche aperte o analisi dei potenziali costi e benefici connessi. Tuttavia l’ESMA ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e ha consultato il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.043.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A043%3ATOC
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