Regolamento Delegato (UE) 2023/314 della Commissione del 25 ottobre 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel Regolamento delegato (UE) 2016/2251.

Giustizia 111

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione (2) specifica, tra l’altro, le procedure di gestione del rischio, compresi il livello e la tipologia delle garanzie e gli accordi di segregazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, che le controparti finanziarie sono tenute ad adottare per lo scambio di garanzie in relazione ai loro contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale.

(2)L’articolo 36, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 37, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/2251 stabiliscono una data di applicazione differita dei requisiti in materia di margini bilaterali per i contratti derivati OTC che non sono compensati mediante controparte centrale e che sono stipulati tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l’altra nell’Unione. Il differimento della data di applicazione si è reso necessario per garantire che tali contratti derivati OTC non fossero soggetti ai requisiti in materia di margini bilaterali prima dell’adozione di un atto di esecuzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(3)Finora sono stati adottati otto atti di esecuzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. Tuttavia sono ancora in atto iniziative volte ad analizzare qualsiasi altra giurisdizione di paesi terzi per la quale un analogo atto di esecuzione potrebbe essere giustificato. L’applicazione immediata dei requisiti in materia di margini bilaterali per i contratti derivati OTC che non sono compensati mediante controparte centrale e che sono stipulati tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l’altra nell’Unione, senza l’adozione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, avrebbe tuttavia un impatto economico negativo sulle controparti dell’Unione. Pertanto l’applicazione dei requisiti in materia di margini bilaterali per i contratti derivati OTC infragruppo non compensati a livello centrale dovrebbe essere ulteriormente differita.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/2251.

(5)Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorità bancaria europea, dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (nel seguito le «AEV»).

(6)Le modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/2251 sono adeguamenti limitati del quadro normativo vigente. Data la portata limitata di dette modifiche e l’urgenza della questione, sarebbe considerevolmente sproporzionato lo svolgimento da parte delle AEV di consultazioni pubbliche aperte o analisi dei potenziali costi e benefici connessi. Le AEV hanno tuttavia chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione e del gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali istituiti dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.043.01.0002.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A043%3ATOC

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