IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi dell’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, di norma l’imposta sul valore aggiunto (IVA) è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi.
(2)Le decisioni di esecuzione 2010/583/UE (2) e 2013/676/UE (3) del Consiglio autorizzano la Romania ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per designare il soggetto passivo destinatario di cessioni di prodotti del legno da parte di soggetti passivi quale debitore dell’IVA su tali cessioni («misura speciale»). L’applicazione della misura speciale è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022.
(3)Con lettera protocollata dalla Commissione l’11 aprile 2022 la Romania ha richiesto di essere ulteriormente autorizzata a continuare ad applicare la misura speciale, oltre il 31 dicembre 2022. Con lettera del 28 giugno 2022 la Commissione ha richiesto informazioni aggiuntive. La Romania le ha fornite con lettera protocollata dalla Commissione il 22 agosto 2022.
(4)Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dalla Romania agli altri Stati membri, ad eccezione della Spagna, con lettera del 1o settembre 2022. Con lettera del 2 settembre 2022 la Commissione ha trasmesso tale domanda alla Spagna. Con lettera del 5 settembre 2022 la Commissione ha comunicato alla Romania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l’esame della domanda.
(5)In base alle informazioni fornite dalla Romania, la situazione di fatto che giustificava l’applicazione della misura speciale non è cambiata. Inoltre l’analisi fornita dalle autorità rumene indica che la misura si è rivelata efficace nel ridurre l’evasione fiscale. La misura speciale non ha poi alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.
(6)La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti in quanto è limitata a operazioni molto specifiche in un settore che pone notevoli problemi in termini di evasione ed elusione fiscale. Inoltre, la prosecuzione dell’applicazione della misura speciale non avrebbe un impatto negativo sulla prevenzione delle frodi nel commercio al dettaglio, in altri settori o in altri Stati membri.
(7)In genere le misure speciali sono autorizzate per un periodo limitato in modo che si possa valutare se tali misure siano idonee ed efficaci. Le misure speciali concedono agli Stati membri il tempo necessario per introdurre altre misure convenzionali a livello nazionale allo scopo di monitorare la circolazione dei materiali, il pagamento dell’IVA e la conformità dei soggetti passivi. Le misure speciali dovrebbero affrontare problemi specifici fino alla loro scadenza, rendendo in tal modo ridondante una proroga delle stesse. Solo in casi eccezionali si concedono autorizzazioni per misure speciali, ritenute una soluzione estrema, che consentano il ricorso alla procedura di inversione contabile per specifici settori in cui si verifica una frode. Pertanto, prima della prossima scadenza della misura speciale, la Romania dovrebbe attuare altre misure convenzionali per combattere e prevenire le frodi in materia di IVA nel mercato del legname tali da non rendere più necessaria un’ulteriore proroga della misura speciale.
(8)È pertanto opportuno prorogare la misura speciale. La proroga della misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da consentire alla Commissione di valutare la sua idoneità ed efficacia.
(9)Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla misura speciale, compresa l’applicazione ininterrotta della misura speciale e la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo d’imposta, è opportuno che sia concessa l’autorizzazione di prorogare la misura speciale con effetto dal 1o gennaio 2023. Poiché l’11 aprile 2022 la Romania ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale e ha continuato ad applicare il regime giuridico stabilito secondo il suo diritto nazionale sulla base della decisione di esecuzione 2013/676/UE a decorrere dal 1o gennaio 2023, le legittime aspettative dei soggetti interessati sono debitamente rispettate.
(10)È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/676/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 1 della decisione 2013/676/UE, la data «31 dicembre 2022» è sostituita dalla data «31 dicembre 2025».
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 3
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. KULLGREN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.030.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A030%3ATOC
Foto:
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