LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 31,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2237 della Commissione (2) ha modificato l’allegato III (parte ORO), norma ORO.FC.146, del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (3). Il riferimento alla norma ORO.FC.005, lettera b), punto 2), nella norma ORO.FC.146, lettera f), punto 2), deve essere sostituito dal riferimento alla norma ORO.FC.005, lettera b) punto 1), che è la norma pertinente per le operazioni con velivoli.
(2)Nel modificare l’allegato IV (parte CAT), norme CAT.POL.A.230 e CAT.POL.A.235, del regolamento (UE) n. 965/2012, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione (4) ha introdotto un errore per quanto riguarda il dispatching dei velivoli. I requisiti di cui alle norme CAT.POL.A.230, lettera e), e CAT.POL.A.235, lettera e), dovrebbero essere applicati cumulativamente e non alternativamente.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1296 della Commissione (5) ha introdotto modifiche all’allegato IV (parte CAT), norma CAT.OP.MPA.150, del regolamento (UE) n. 965/2012. Inavvertitamente queste modifiche non sono state accompagnate dalle conseguenti modifiche delle norme CAT.POL.A.215 e CAT.POL.A.415 di detto allegato. Di conseguenza il riferimento giuridico pertinente è errato e l’errore dovrebbe essere rettificato.
(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1296 ha inoltre modificato l’allegato VIII (parte SPO), norma SPO.POL.110, del regolamento (UE) n. 965/2012 sostituendone le lettere a), b) e c). Tuttavia la modifica ha anche soppresso senza intenzione le precedenti lettere d) ed e). Le precedenti lettere d) ed e) della norma SPO.POL.110 dovrebbero pertanto essere reintrodotte con effetto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2021/1296, ossia dal 30 ottobre 2022.
(5)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 965/2012.
(6)I requisiti stabiliti nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’applicazione delle norme comuni di sicurezza nel settore dell’aviazione civile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati III (parte ORO), IV (parte CAT) e VIII (parte SPO) del regolamento (UE) n. 965/2012 sono rettificati conformemente allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 3) dell’allegato si applica a decorrere dal 30 ottobre 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.030.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A030%3ATOC
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