Regolamento Delegato (UE) 2023/206 della Commissione del 5 ottobre 2022 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 124, paragrafo 4, terzo comma, e l’articolo 164, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Da un lato, l’articolo 124, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 riguarda la valutazione dell’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali e non residenziali. Dall’altro, l’articolo 164, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 riguarda la valutazione dell’adeguatezza dei valori minimi della perdita in caso di default («LGD») per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali e non residenziali. Entrambe le disposizioni riguardano quindi la calibrazione dei parametri per le esposizioni garantite da beni immobili. È pertanto opportuno specificare in modo coerente i tipi di fattori da considerare per la valutazione dell’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio e delle condizioni di cui tenere conto per la valutazione dell’adeguatezza dei valori minimi della LGD.

(2)Nello specificare tali fattori e condizioni è necessario garantire la proporzionalità e tenere conto dell’eterogeneità dei mercati dei beni immobili nei diversi Stati membri, definendo nel contempo un quadro sufficientemente armonizzato per la valutazione dell’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio e dei valori minimi della LGD per le esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili. A tal fine è opportuno evitare un unico metodo valido per tutte le situazioni.

(3)Nello specificare le perdite attese ai fini della determinazione dell’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio, è opportuno considerare una serie di fattori che forniscono informazioni sugli sviluppi del mercato orientati al futuro, tra cui le caratteristiche strutturali passate e presenti dei mercati dei beni immobili e le specificità nazionali relative al finanziamento immobiliare.

(4)Data la rilevanza economica dei mercati immobiliari per gli Stati membri, nello specificare le condizioni per la valutazione dei valori minimi della LGD è opportuno tenere conto delle fonti di rischio sistemico, anziché semplicemente delle recessioni economiche e dei rischi idiosincratici. Nel tenere conto delle condizioni per la valutazione dei valori minimi della LGD, è opportuno considerare una serie di condizioni relative alle fonti di rischio sistemico che incidono sugli sviluppi orientati al futuro del mercato dei beni immobili, tra cui la possibilità che gli squilibri macroeconomici si riferiscano a una fase recessiva, la presenza eventuale di altre misure macroprudenziali e le specificità nazionali relative ai mercati dei beni immobili e al loro finanziamento.

(5)Inoltre, date le notevoli differenze tra i mercati immobiliari degli Stati membri, nel valutare sia l’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni garantite da beni immobili che l’adeguatezza dei valori minimi di perdita in caso di default per tali esposizioni è opportuno tenere conto delle specificità relative esclusivamente a un mercato immobiliare nazionale e al suo finanziamento.

(6)L’articolo 124, paragrafo 2, e l’articolo 164, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 consentono di valutare l’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio o dei valori minimi della LGD per uno o più segmenti immobiliari o per una o più parti del territorio di uno Stato membro. È pertanto opportuno provvedere affinché possano essere applicati a uno o più segmenti immobiliari o a una o più parti del territorio di uno Stato membro i tipi di fattori o le condizioni per la valutazione dell’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio o dei valori minimi della LGD. È tuttavia possibile che i dati raccolti mediante segnalazioni armonizzate a livello dell’Unione non siano sufficientemente granulari da consentire di valutare l’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio o dei valori minimi della LGD al livello di un dato segmento immobiliare o di una data parte del territorio di uno Stato membro. In tal caso le autorità designate conformemente all’articolo 124, paragrafo 1 bis, e all’articolo 164, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero poter utilizzare fonti di dati supplementari per tali valutazioni.

(7)Poiché entrambi gli articoli 124 e 164 del regolamento (UE) n. 575/2013 riguardano le valutazioni dell’adeguatezza dei parametri di input volti a determinare i requisiti di fondi propri per i tipi di esposizioni garantite da beni immobili, è necessario assicurare la coerenza tra le due valutazioni. È pertanto opportuno inserire in un unico regolamento entrambe le serie di norme tecniche di regolamentazione pertinenti prescritte da tali articoli.

(8)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.029.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A029%3ATOC

Foto:

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