Decisione d’Esecuzione (UE) 2023/201 della Commissione del 30 gennaio 2023 che fissa la data di entrata in funzione del sistema d'informazione Schengen ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (1), in particolare l'articolo 66, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (2), in particolare l'articolo 79, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2018/1861 e il regolamento (UE) 2018/1862 stabiliscono nuove norme sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen. Tali disposizioni aumentano l'efficacia, rafforzano l'efficienza tecnica e operativa del sistema d'informazione Schengen e ne ampliano l'uso introducendo nuove categorie di segnalazione e funzionalità. Inoltre il regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), ha stabilito un nuovo tipo di segnalazione per il rimpatrio di tali cittadini.

(2)Il regolamento (UE) 2018/1861 costituisce la base giuridica per il sistema d'informazione Schengen nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 2, del trattato e il regolamento (UE) 2018/1862 costituisce la base giuridica per il sistema d'informazione Schengen nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capi 4 e 5, del trattato. Il fatto che la base giuridica per il sistema d'informazione Schengen consti di strumenti distinti non pregiudica il principio secondo il quale il sistema d'informazione Schengen costituisce un unico sistema d'informazione che dovrebbe operare in quanto tale.

(3)Dall'entrata in vigore dei regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862, la Commissione, gli Stati membri e l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) hanno completato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per attuare le nuove norme a livello sia centrale che nazionale, per poter trattare i dati e scambiare informazioni supplementari conformemente alle nuove norme.

(4)Ai sensi del regolamento (UE) 2018/1861 e del regolamento (UE) 2018/1862, le nuove norme si applicano in fasi successive al fine di concedere tempo sufficiente per l'attuazione delle necessarie misure e disposizioni giuridiche, operative e tecniche. Su tale base, varie disposizioni dei regolamenti (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862 hanno iniziato ad applicarsi rispettivamente il 28 dicembre 2018, il 28 dicembre 2019 e il 28 dicembre 2020. Per quanto riguarda l'inizio dell'applicazione delle disposizioni che prevedono modifiche più complesse che hanno un impatto globale sull'attuazione tecnica e sul funzionamento del sistema d'informazione Schengen, tali regolamenti prevedono un meccanismo specifico per l'avvio differito dell'applicazione, in modo da garantire che tali elementi diventino applicabili solo dopo l'adozione delle necessarie misure preparatorie, per un funzionamento continuo e ininterrotto del sistema.

(5)Conformemente a tale meccanismo, la Commissione fissa la data di entrata in funzione del sistema d'informazione Schengen, previa verifica del rispetto delle condizioni giuridiche, operative e tecniche stabilite dai regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862.

(6)La Commissione ha verificato l'adozione degli atti di esecuzione necessari per l'applicazione dei regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862, che gli Stati membri le abbiano notificato l'introduzione delle necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per trattare i dati del sistema d'informazione Schengen e scambiare informazioni supplementari ai sensi di detti regolamenti e che eu-LISA le abbia comunicato il positivo completamento di tutte le attività di collaudo relative al SIS centrale e all'interazione tra l'unità di supporto tecnico del SIS centrale (CS-SIS) e i sistemi nazionali (N.SIS). È pertanto opportuno fissare la data di entrata in funzione del sistema d'informazione Schengen ai sensi dei regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862.

(7)A norma dell'articolo 66, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 79, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, tali regolamenti si applicano a decorrere dalla data stabilita nella presente decisione. Inoltre, a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, le disposizioni che istituiscono un nuovo tipo di segnalazione per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi nel sistema d'informazione Schengen previsto da tale regolamento si applicano a decorrere dalla data di inizio stabilita nella presente decisione.

(8)Dal momento che la Commissione deve fissare una data futura di entrata in funzione del sistema d'informazione Schengen, non è necessario prevedere un periodo di tempo intermedio tra la data di pubblicazione e la data di entrata in vigore della presente decisione; è pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione.

(9)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2018/1861 né del regolamento (UE) 2018/1862 e non è da essi vincolata né è soggetta alla loro applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2018/1861 e il regolamento (UE) 2018/1862 si basano sull'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, ha notificato il 26 aprile 2019 la decisione di attuare il regolamento (UE) 2018/1861 e il regolamento (UE) 2018/1862 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.

(10)L'Irlanda partecipa alla presente decisione nella misura in cui riguarda il regolamento (UE) 2018/1862, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4), in combinato disposto con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1745 del Consiglio (5).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.027.01.0029.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A027%3ATOC

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