LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe, in particolare l’articolo 15 (1),
visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi (2), in particolare l’articolo 30 bis,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 273/2004 stabilisce provvedimenti per il controllo del commercio dei precursori di droghe all’interno dell’Unione, mentre il regolamento (CE) n. 111/2005 disciplina il commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi. L’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e l’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 contengono ciascuno un elenco di sostanze classificate soggette a una serie di misure armonizzate di controllo e di monitoraggio previste da tali regolamenti.
(2)Con le decisioni 65/4, 65/5 e 65/6 della commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite, adottate nel corso della sua sessantacinquesima sessione tenutasi dal 14 al 18 marzo 2022, le sostanze N-fenilpiperidin-4-ammina (4-AP), terz-butil 4-anilinopiperidin-1-carbossilato (1-boc-4-AP) e N-fenil-N-(piperidin-4-il) propanammide (norfentanil) sono state aggiunte alla tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, firmata a Vienna il 19 dicembre 1988 e approvata con decisione 90/611/CEE del Consiglio (3) («convenzione delle Nazioni Unite del 1988»).
(3)4-AP è una sostanza chimica sostitutiva dell’N-fenetil-4-piperidinone (NPP) per sintetizzare 4-anilino-N fenetilpiperidina (ANPP), che è a sua volta un precursore immediato per la fabbricazione del fentanil e di alcuni dei suoi analoghi.
(4)1-boc-4-AP è un derivato chimicamente protetto di 4-AP, che potrebbe essere convertito in 4-AP, norfentanil o numerosi analoghi del norfentanil.
(5)Il norfentanil è un precursore immediato del fentanil e di numerosi analoghi del fentanil.
(6)NPP e ANPP sono già sostanze classificate nei regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005. Il fentanil e gli analoghi del fentanil sono stupefacenti molto potenti, generalmente da 10 a 100 volte più forti dell’eroina. La loro elevata potenza continua a causare decessi per overdose negli utilizzatori.
(7)Le autorità nazionali competenti hanno segnalato il sequestro di dietil (fenilacetil) propandioato (DEPAPD) e di etil 3-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossirano-2-carbossilato (PMK etil glicidato).
(8)Il DEPAPD è usato per produrre l’1-fenil-2-propanone (P-2-P), noto anche come benzil metil chetone (BMK). Il BMK è un precursore dell’anfetamina e della metanfetamina, due delle droghe più comuni prodotte illecitamente nell’Unione. Entrambi hanno gravi conseguenze per la salute umana.
(9)Il PMK etil glicidato è un precursore del 3,4-metilenediossifenilpropan-2-one (PMK) che, a sua volta, è utilizzato per produrre la 3,4-metilendiossimetanfetamina (MDMA), comunemente nota come «ecstasy».
(10)Il BMK e alcuni dei suoi altri precursori molto simili al DEPAPD come il metil alfa-fenilacetoacetato (MAPA) o l’alfa-fenilacetoacetammide (APAA) e il PMK sono già sostanze classificate nei regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005.
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