Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/185 della Commissione del 27 gennaio 2023 che apre un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/607.

Giustizia Istockphoto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.DOMANDA

(1)Il 17 maggio 2022 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

(2)La domanda è stata presentata da Seven Star Lemon Technology co., Ltd. («richiedente»), produttore esportatore di acido citrico della Repubblica popolare cinese («RPC»).

2.PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

(3)Il prodotto oggetto del riesame è costituito da acido citrico e citrato trisodico biidrato, attualmente classificati con i codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00 (codici TARIC 2918150011 e 2918150019) e originari della RPC.

3.MISURE IN VIGORE

(4)Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 della Commissione (2), a norma del quale le importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 42,7 %, fatta eccezione per varie società espressamente indicate all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, soggette ad aliquote individuali del dazio.

4.MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(5)Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che non ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta in base al quale sono state istituite le misure antidumping (dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007).

(6)Il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che non è collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame soggetti ai dazi antidumping in vigore.

(7)Infine, il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova da cui risulta che ha iniziato a esportare il prodotto oggetto del riesame nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale, ovvero a partire dal giugno 2021.

5.PROCEDURA

5.1.Apertura

(8)La Commissione ha esaminato le prove disponibili e ha concluso che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare il margine di dumping individuale del richiedente. Qualora siano accertate pratiche di dumping, la Commissione determinerà il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato dal richiedente.

(9)In conformità all’articolo 11, paragrafo 4, il valore normale per il richiedente è stabilito seguendo il metodo di cui all’articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, del regolamento di base, poiché l’ultimo riesame in previsione della scadenza delle misure è stato aperto dopo il 20 dicembre 2017.

(10)I produttori dell’Unione notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame il 28 novembre 2022 ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni fino al 12 dicembre 2022.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.026.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A026%3ATOC

Foto:

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