Regolamento Delegato (UE) 2023/182 della Commissione del 23 novembre 2022 recante rettifica di alcune versioni linguistiche dell’allegato III del Regolamento delegato (UE) 2019/2122 che integra il Regolamento (UE) 2017/625 del PE e del Consiglio.

Giustizia Istockphoto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 48, lettere d) ed e), l’articolo 53, paragrafo 1, lettera d), punto ii), e l’articolo 77, paragrafo 1, lettera k),

considerando quanto segue:

(1)Le versioni in lingua finlandese e neerlandese dell’allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (2) contengono un errore nella frase introduttiva dei punti 2 e 3 che modifica il significato delle disposizioni.

(2)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua finlandese e neerlandese del regolamento delegato (UE) 2019/2122. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.026.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A026%3ATOC

Foto:

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