LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea («regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore
(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2010 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina» o «paese interessato») («misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale».
(2)In seguito a un riesame in previsione della scadenza in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione europea («Commissione») ha prorogato le misure iniziali di altri cinque anni con effetto dal 25 gennaio 2017 con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/109 (3) («precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza»).
(3)Le misure in vigore sono applicate sotto forma di un dazio ad valorem fissato al 22,3 % sulle importazioni dalla RPC.
1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza
(4)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (4), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
(5)La domanda di riesame è stata presentata il 21 ottobre 2021 dall’Associazione dei costruttori europei di ruote (EUWA) («richiedente») per conto dell’industria dell’Unione di determinate ruote di alluminio ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il rischio di persistenza del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione.
(6)I denuncianti hanno chiesto che il loro nome fosse mantenuto riservato, per timore di ritorsioni da parte di acquirenti. La Commissione ha ritenuto che vi fosse effettivamente un notevole rischio di ritorsioni e ha accettato di non divulgare i nomi dei denuncianti. Per tutelare l’anonimato sono stati mantenuti riservati anche i nomi degli altri produttori dell’Unione, al fine di evitare che i nomi dei denuncianti potessero essere identificati per deduzione.
1.3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(7)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 20 gennaio 2022, con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («avviso di apertura»), la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Cina sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
1.4. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
(8)L’inchiesta relativa alla persistenza del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2020 e il 30 settembre 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).
1.5. Parti interessate e richiesta di anonimato
(9)Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura dell’inchiesta i richiedenti, altri produttori noti dell’Unione, i produttori noti della RPC e le autorità della Repubblica popolare cinese, gli importatori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all’apertura dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza, invitandoli a partecipare.
(10)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Non sono pervenute osservazioni, né richieste di un’audizione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.018.01.0066.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A018%3ATOC
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