LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’articolo 310, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visti gli articoli 22 e 26 del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1),
considerando quanto segue:
1.Procedura
(1)Il 17 gennaio 2019 la Commissione europea («Commissione») ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 della Commissione (2) che istituisce misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania classificato con i codici NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 e 1006 30 98, mediante il quale ha ripristinato i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni di tale riso per un periodo di tre anni e ha introdotto una riduzione progressiva dell’aliquota del dazio applicabile alle importazioni di riso dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania («regolamento controverso»).
(2)Il Regno di Cambogia e la Cambodia Rice Federation hanno impugnato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale («Tribunale»).
(3)Con sentenza del 9 novembre 2022 nella causa T-246/19, Regno di Cambogia e Cambodia Rice Federation/Commissione («sentenza»), il Tribunale ha annullato il regolamento controverso.
(4)Il Tribunale ha constatato che, limitando arbitrariamente l’ambito della sua inchiesta vertente sul pregiudizio causato all’industria dell’Unione alle sole industrie produttrici di riso Indica semilavorato o lavorato trasformato a partire da risone coltivato o raccolto nell’Unione, la Commissione è incorsa in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione. L’erronea definizione dei produttori dell’Unione ha inficiato anche l’analisi dell’esistenza di gravi difficoltà, avendo la Commissione escluso una parte dei produttori dalla valutazione del pregiudizio.
(5)Il Tribunale ha altresì rilevato che la Commissione non ha fornito prove secondo lo standard richiesto per quanto riguarda gli adeguamenti effettuati all’analisi dell’applicazione di prezzi inferiori.
(6)Il Tribunale ha infine constatato una violazione da parte della Commissione dei diritti della difesa dei ricorrenti e dell’obbligo di divulgare i fatti e le considerazioni principali e i dettagli loro sottesi. In particolare la Commissione non ha divulgato i dati sottesi agli indicatori di consumo e di pregiudizio, né l’analisi dell’applicazione di prezzi inferiori e gli adeguamenti apportati in seguito alle osservazioni delle parti interessate sul documento generale di divulgazione delle informazioni.
2.Motivi della riapertura dell’inchiesta e sospensione del rimborso dei dazi
(7)A seguito della sentenza la Commissione ha deciso, mediante un avviso (3) («avviso di riapertura»), di riaprire l’inchiesta e di riprenderla dal punto in cui si è verificata l’irregolarità.
(8)Come illustrato nell’avviso di riapertura, la riapertura dell’inchiesta iniziale ha lo scopo di sanare completamente gli errori individuati dal Tribunale e di valutare se l’applicazione delle regole, secondo quanto chiarito dal Tribunale, giustifichi la reintroduzione delle misure, che comporterebbe il ripristino dei dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni del riso Indica originario della Cambogia e classificato con i codici NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 e 1006 30 98 per il periodo iniziale di tre anni, ossia tra il 18 gennaio 2019 e il 18 gennaio 2022.
(9)Sulla base delle nuove risultanze e dell’esito dell’inchiesta riaperta, che in questa fase non è noto, la Commissione può adottare un nuovo regolamento. Poiché le misure erano state abrogate, un eventuale ripristino dei dazi della tariffa doganale comune riguarderebbe soltanto le importazioni effettuate durante il periodo iniziale di applicazione del regolamento controverso (vale a dire le importazioni effettuate tra il 18 gennaio 2019 e il 18 gennaio 2022).
(10)A norma dell’articolo 310, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il bilancio è eseguito in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri e l’Unione cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio. A tale scopo le autorità doganali nazionali sono invitate ad attendere l’esito del riesame prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso concernente i dazi annullati dal Tribunale. Si chiede pertanto alle autorità doganali di tenere in sospeso eventuali domande di rimborso dei dazi annullati fino alla pubblicazione dell’esito del riesame nella Gazzetta ufficiale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le autorità doganali nazionali attendono la pubblicazione del pertinente regolamento di esecuzione della Commissione che concluderà l’inchiesta in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania prima di pronunciarsi in merito a eventuali domande di rimborso e sgravio dei dazi ordinari riscossi sulle importazioni di riso Indica originario della Cambogia.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.017.01.0088.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A017%3ATOC
Foto:
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