Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/130 della Commissione del 18 gennaio 2023 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del PE e del Consiglio sulla presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l'articolo 134, paragrafo 14 e l'articolo 150, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2021/2115 istituisce un quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) basato su un modello di attuazione orientato ai risultati. Tale regolamento stabilisce gli obiettivi specifici dell'Unione che devono essere conseguiti dalla PAC. Esso definisce inoltre i tipi di intervento e i requisiti comuni dell'Unione applicabili agli Stati membri, lasciando agli Stati membri la flessibilità necessaria per definire la loro strategia di intervento al fine di tener conto delle condizioni, delle esigenze e delle disposizioni interne locali. Il suddetto regolamento specifica che gli Stati membri si assumono una maggiore responsabilità per quanto riguarda il modo di realizzare gli obiettivi specifici della PAC e di conseguire i target finali, anche garantendo la coerenza tra i molteplici strumenti del piano strategico della PAC.

(2)L'articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115 prevede l'istituzione di un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione per consentire la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia dell'attuazione dei piani strategici della PAC nel corso della loro attuazione, comprese relazioni periodiche relative, tra l'altro, all'efficacia dell'attuazione e alle attività di monitoraggio. A norma dell'articolo 129, lettere b) e c), del suddetto regolamento, gli obiettivi del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione consistono nel monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target finali dei piani strategici della PAC e nel valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza e la coerenza degli interventi dei piani strategici della PAC.

(3)In quanto elemento essenziale del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione, a norma dell'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri presentano una relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC contenente informazioni quantitative e qualitative pertinenti sull'efficacia dell'attuazione dei loro piani strategici della PAC.

(4)Per garantire che il contenuto delle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione risponda efficacemente agli obiettivi del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 129 del regolamento (UE) 2021/2115, la loro struttura dovrebbe consentire di fornire informazioni pertinenti sull'efficacia dell'attuazione in relazione a ciascuno degli obiettivi specifici della PAC e in relazione agli elementi orizzontali stabiliti in tale regolamento che incidono sull'attuazione del piano strategico della PAC nel suo complesso.

(5)A norma dell'articolo 124, paragrafo 3, lettere a) e b), e dell'articolo 124, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, il comitato di monitoraggio esamina i progressi compiuti nell'attuazione del piano strategico della PAC e formula un parere sulle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione. La relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione dovrebbe pertanto contenere tutte le informazioni qualitative e quantitative, comprese le questioni che incidono sui progressi e sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC in un determinato esercizio finanziario, per consentire al comitato di monitoraggio di formulare il proprio parere sulla relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.

(6)A norma dell'articolo 136 del regolamento (UE) 2021/2115, le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione devono anche fungere da elemento chiave per l'esame dell'efficacia dell'attuazione dei piani strategici della PAC nelle riunioni annuali di riesame. Le informazioni contenute nelle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione devono costituire la base per un esame biennale dell'efficacia dell'attuazione, di cui all'articolo 135 di tale regolamento.

(7)L'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione, nelle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione, il numero totale di ettari per i quali è stato effettivamente versato il sostegno per i semi oleaginosi interessati dal memorandum d'intesa di cui all'articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento.

(8)L'articolo 137 del regolamento (UE) 2021/2115 dispone che, entro il 15 febbraio 2025 e il 15 febbraio di ciascun anno a seguire fino al 2030, gli Stati membri che concedono il pagamento specifico per il cotone di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, dello stesso regolamento forniscano alla Commissione informazioni concernenti l'attuazione di tale pagamento nel corso del precedente esercizio.

(9)L'articolo 138 del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce che entro il 15 febbraio 2025 e il 15 febbraio di ciascun anno a seguire fino al 2030, gli Stati membri che concedono l'aiuto nazionale transitorio di cui all'articolo 147 forniscono alla Commissione le informazioni concernenti l'attuazione di tale aiuto nel corso del precedente esercizio.

(10)Pertanto, nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione gli Stati membri devono fornire tutte le informazioni quantitative e qualitative di cui all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 nonché, per gli esercizi finanziari 2024 e 2026, le giustificazioni dei divari dai target intermedi di cui all'articolo 135, paragrafo 2, di tale regolamento.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.017.01.0077.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A017%3ATOC

Foto:

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