LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze azossistrobina, prosulfocarb, sedaxane e valifenalato sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2)Il 14 dicembre 2021 la commissione del Codex Alimentarius ha adottato nuovi limiti massimi di residui del Codex («CXL») per l’azossistrobina nelle guaiave e per il valifenalato in cipolle, scalogni, pomodori e melanzane (2).
(3)In conformità all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le norme internazionali vigenti o d’imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell’elaborazione o nell’adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato nell’Unione. Inoltre, in conformità all’articolo 13, lettera e), di tale regolamento, l’Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l’elevato livello di protezione adottato nell’Unione non venga ridotto.
(4)L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha valutato i CXL proposti per l’azossistrobina nelle guaiave e per il valifenalato in cipolle, scalogni, pomodori e melanzane e ha concluso che essi sono sicuri per i consumatori dell’Unione (4). L’Unione non ha presentato riserve (5) (6) al comitato Codex sui residui di antiparassitari per i CXL proposti.
(5)È pertanto opportuno includere tali CXL nel regolamento (CE) n. 396/2005 a titolo di LMR. Nel quadro della valutazione del CXL proposto per il valifenalato nei pomodori, è stato presentato un numero sufficiente di sperimentazioni sui residui e l’Autorità ha concluso che tali dati erano sufficienti per gli impieghi in esame. È pertanto opportuno sopprimere la relativa nota a piè di pagina nel regolamento (CE) n. 396/2005, che sottolinea la necessità di dati aggiuntivi.
(6)È stata presentata una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 per la modifica degli LMR vigenti per la sostanza azossistrobina nei semi di colza e nei semi di lino. Per quanto riguarda il prosulfocarb, è stata presentata una domanda simile per le erbe fresche e i fiori commestibili. Per quanto riguarda il sedaxane, è stata presentata una domanda simile per le patate.
(7)In conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
(8)L’Autorità ha valutato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (7). L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
(9)Per quanto riguarda l’azossistrobina nei semi di lino, l’Autorità ha concluso che i dati presentati non erano sufficienti per modificare l’LMR vigente. Non è pertanto opportuno modificare tale LMR.
(10)Per quanto riguarda tutte le altre modifiche degli LMR richieste dai richiedenti per azossistrobina, prosulfocarb, sedaxane e valifenalato, l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Per giungere a tale conclusione l’Autorità ha tenuto conto dei dati più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione a lungo termine a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.017.01.0056.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A017%3ATOC
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