LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5, l’articolo 234, paragrafo 2, l’articolo 237, paragrafo 4, e l’articolo 239, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra le norme in materia di sanità animale stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione, e i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.
(2)L’applicazione delle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda gli animali acquatici e i loro prodotti ha messo in luce la necessità di una maggiore chiarezza in merito a quali prodotti sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento delegato. In particolare, è opportuno chiarire che gli animali acquatici selvatici e i prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici selvatici che sono sbarcati da pescherecci ed entrano nella filiera alimentare ai fini del consumo umano diretto sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento. È inoltre opportuno chiarire che i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi che non sono destinati a ulteriore trasformazione nell’Unione sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. L’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(3)Diversi Stati membri e portatori di interessi hanno indicato che, a seguito di recenti sviluppi e specializzazioni nel settore del materiale germinale, la definizione di «gruppi di raccolta di embrioni» di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe includere anche i gruppi che raccolgono e manipolano solo ovociti non fecondati. È pertanto opportuno modificare tale definizione per includervi i suddetti gruppi.
(4)Inoltre, ai fini delle prescrizioni specifiche per gli equini per quanto riguarda la peste equina e l’encefalomielite equina venezuelana di cui all’allegato XI, punti 2.1 e 2.2, del regolamento delegato (UE) 2020/692, occorre introdurre una definizione di «stabilimento protetto dai vettori» all’articolo 2 del regolamento delegato. Una definizione di «stabilimento protetto dai vettori» figura già all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (3) nel contesto dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24). È pertanto opportuno che la definizione di «stabilimento protetto dai vettori» di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 ai fini della peste equina e dell’encefalomielite equina venezuelana sia coerente con la definizione di «stabilimento protetto dai vettori» figurante all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/689. L’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(5)L’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che i movimenti di animali da compagnia diversi dai movimenti a carattere non commerciale devono essere conformi alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui alle parti IV e V di tale regolamento. L’articolo 3, paragrafo 5, del suddetto regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di stabilire norme riguardo agli adeguamenti necessari al fine di garantire che le parti IV e V del medesimo regolamento siano correttamente applicate agli animali da compagnia, in particolare per tenere conto del fatto che gli animali da compagnia sono detenuti in abitazioni private dai loro detentori. Occorre di conseguenza adeguare le prescrizioni generali relative ai mezzi di trasporto degli animali terrestri di cui all’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le prescrizioni relative ai movimenti e alla manipolazione degli animali terrestri dopo il loro ingresso nell’Unione di cui all’articolo 19 del suddetto regolamento delegato agli animali da compagnia detenuti in abitazioni private. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 17 e 19 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
(6)L’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l’ingresso nell’Unione di partite di ungulati diversi dagli equini è consentito solo se gli animali di tali partite sono stati identificati individualmente prima della spedizione dallo stabilimento di origine con un mezzo fisico di identificazione recante in modo visibile, leggibile e indelebile, tra l’altro, il codice del paese esportatore conformemente alla norma ISO 3166, in forma di codice a due lettere. È necessario prevedere una deroga a tale prescrizione affinché gli Stati membri consentano l’ingresso nell’Unione di tali ungulati identificati con un mezzo fisico di identificazione recante un codice del paese esportatore diverso dal codice conforme alla norma ISO 3166. Tale deroga dovrebbe essere concessa solo dalla Commissione e su richiesta di un paese terzo o territorio interessato.
(7)L’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che, successivamente alla comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in un paese terzo, un territorio o una loro zona precedentemente considerati indenni da tale malattia, il paese terzo, il territorio o la loro zona in questione sono considerati di nuovo indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità se, dopo una politica di abbattimento totale e una pulizia e disinfezione adeguate in tutti gli stabilimenti precedentemente infetti, l’autorità competente del paese terzo o territorio ha attuato un programma di sorveglianza per un periodo almeno pari ai tre mesi successivi al completamento della politica di abbattimento totale e della pulizia e disinfezione. Tale periodo di tempo non è tuttavia coerente con quello applicabile a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in uno Stato membro. L’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(8)L’articolo 53, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se gli animali di tali partite sono identificati con un numero di identificazione individuale contenente, tra l’altro, il codice del paese terzo o territorio di origine conforme alla norma ISO 3166, in forma di codice a due lettere. Poiché alcuni volatili sono validamente identificati in paesi terzi o territori che non sono i paesi terzi o territori da cui i volatili entrano nell’Unione, oppure con un numero di identificazione individuale contenente il codice del paese terzo o territorio di origine in forma di codice a tre lettere conforme alla norma ISO 3166, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/692.
(9)L’articolo 73 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni in materia di spedizione nell’Unione di cani, gatti e furetti. Esso non prevede l’obbligo di riconoscimento dei rifugi da cui sono spediti nell’Unione partite di cani, gatti e furetti, mentre il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (4) prevede tale obbligo di riconoscimento per i movimenti all’interno dell’Unione. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere allineato a tale riguardo al regolamento delegato (UE) 2020/688 e l’articolo 73 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
(10)L’articolo 79 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali provenienti da paesi terzi o territori che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’articolo 22 di tale regolamento. L’articolo 22 del regolamento delegato stabilisce che l’ingresso di tali partite nell’Unione è consentito solo se rispettano, tra le varie condizioni, il divieto di vaccinazione dei bovini, suini, ovini e caprini donatori contro, tra l’altro, l’afta epizootica. Tuttavia il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione (5) e le pertinenti norme internazionali dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) consentono la vaccinazione di bovini, suini, ovini e caprini contro l’afta epizootica a determinate condizioni. L’articolo 79 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato per prevedere una deroga in relazione a tale vaccinazione e per allineare l’articolo alle norme analoghe applicabili all’interno dell’Unione e alle norme internazionali.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.016.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A016%3ATOC
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