Regolamento Delegato (UE) 2023/118 della Commissione del 23 settembre 2022 che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2020/688 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 140, lettera b), e l’articolo 149, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (2) stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova.

(2)L’articolo 67 del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce le prescrizioni per i movimenti di volatili in cattività destinati a esposizioni e l’articolo 71 del medesimo regolamento delegato indica che gli operatori spostano in un altro Stato membro volatili in cattività solo se accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine. L’articolo 81, paragrafo 2, di detto regolamento delegato stabilisce i dettagli relativi al contenuto del certificato sanitario per tali volatili in cattività.

(3)Quando un’esposizione di volatili in cattività si svolge in uno Stato membro, qualsiasi partecipante situato in un altro Stato membro deve ottenere un certificato sanitario per partecipare a tale esposizione, in conformità all’articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2020/688. Quando più partecipanti sono situati nello stesso Stato membro, l’autorità competente dello Stato membro in questione può ritenere inopportuno assegnare risorse per il rilascio del certificato sanitario in ciascuno stabilimento di origine.

(4)Al fine di superare questa difficoltà e al contempo di fornire adeguate garanzie in materia di sanità animale, è opportuno consentire alle autorità competenti di rilasciare certificati negli stabilimenti in cui i volatili in cattività sono temporaneamente raggruppati e detenuti prima di essere spediti a un’esposizione in un altro Stato membro. L’articolo 67 del regolamento (UE) 2020/688 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(5)Nell’Unione si svolgono regolarmente eventi con piccioni acrobatici. Tali eventi consistono nel raggruppare piccioni che possono provenire da più Stati membri e che sono trasportati in gabbie dai loro detentori dagli stabilimenti di origine in cui sono normalmente detenuti fino al luogo dell’evento. I volatili sono liberati in tale luogo per dimostrazioni di volo prima di rientrare nelle gabbie nelle quali vengono riportati al loro stabilimento di origine. Detti eventi possono pertanto essere considerati esibizioni, equivalenti a quelle organizzate per gli uccelli rapaci. L’articolo 67 dovrebbe pertanto essere modificato per estendere le prescrizioni per esibizioni di volo e di caccia di uccelli rapaci a tutti i tipi equivalenti di esibizioni e per specificare le condizioni pertinenti per i movimenti da e verso tali eventi.

(6)Inoltre l’articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2020/688 impone agli operatori di spostare in un altro Stato membro volatili in cattività solo se sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine. Tale articolo prevede anche alcune deroghe a detto obbligo. Alla luce delle modifiche apportate all’articolo 67, è necessario tener conto di tali modifiche nelle deroghe di cui all’articolo 71, paragrafi 2 e 3. L’articolo 71 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(7)L’articolo 81, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce i dettagli relativi al contenuto del certificato sanitario per i volatili in cattività. Alla luce della possibilità introdotta all’articolo 67 dal presente regolamento di spostare volatili in cattività raccolti in un unico stabilimento registrato situato nello Stato membro di origine, è opportuno specificare le prescrizioni che dovrebbero essere rispettate in tale caso specifico. L’articolo 81, paragrafo 2, dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(8)L’articolo 91 del regolamento delegato (UE) 2020/688 precisa le responsabilità dell’autorità competente in materia di certificazione sanitaria e le disposizioni specifiche relative ai volatili in cattività sono stabilite al paragrafo 1, lettera e), di tale articolo. È opportuno completare tali disposizioni al fine di prevedere controlli di identità e fisici e controlli documentari da effettuare quando i volatili in cattività destinati a un’esposizione in un altro Stato membro sono temporaneamente raccolti e detenuti in uno stabilimento a fini di certificazione. L’articolo 91 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.016.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A016%3ATOC

Foto:

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