LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 23 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) fissa l’importo totale di aiuto dell’Unione per anno scolastico nell’ambito del programma destinato alle scuole per l’intera Unione e i criteri oggettivi per la ripartizione di tale importo totale tra gli Stati membri.
(2)L’allegato I del regolamento (UE) n. 1370/2013 fissa le ripartizioni indicative dell’aiuto dell’Unione agli Stati membri per i programmi di distribuzione di frutta e verdura e di latte nelle scuole per il periodo dal 1o agosto 2017 al 31 luglio 2023. Dopo tale periodo transitorio di 6 anni, a decorrere dal 1o agosto 2023, la Commissione è tenuta a fissare le ripartizioni indicative dell’aiuto dell’Unione per ciascuno Stato membro in base ai criteri di cui all’articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Nel fissare le ripartizioni indicative si deve tener conto dell’importo minimo dell’aiuto dell’Unione che gli Stati membri hanno diritto di ricevere, al fine di consentire agli Stati membri con una limitata dimensione demografica di attuare un programma efficace in termini di costi.
(3)A norma dell’articolo 23, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione (3), gli Stati membri devono elaborare le loro strategie per il periodo di 6 anni dal 1o agosto 2023 al 31 luglio 2029 e comunicarle alla Commissione entro il 30 aprile 2023. Per consentire agli Stati membri di pianificare efficacemente l’attuazione del regime nel periodo coperto dalle loro strategie, le ripartizioni indicative dell’aiuto dell’Unione dovrebbero coprire lo stesso periodo di tempo. Tali ripartizioni indicative lasciano impregiudicate le decisioni future relative al quadro finanziario pluriennale dell’Unione per il periodo successivo al 2027.
(4)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le ripartizioni indicative dell’aiuto dell’Unione per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole per ciascuno Stato membro per anno scolastico nel periodo dal 1o agosto 2023 al 31 luglio 2029 sono stabilite nell’allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’11 gennaio 2023
Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.012.01.0084.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A012%3ATOC
Foto:
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